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Home Lettere al Direttore Vigilanza privata: quali indennità per lavoro notturno?
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Vigilanza privata: quali indennità per lavoro notturno? PDF Stampa Email
Scritto da Giordano Lacasella   
Giovedì 24 Marzo 2011 08:34

 

citta-notte

Buongiorno Direttore
sono una guardia giurata e ho un dubbio sull'art. 108 del CCNL della vigilanza privata, relativo a indennità per lavoro notturno e indennità rischio. Entrambe fanno parte del punto 1 della tabella. Ma chi - come me -  lavora tutte le notti in zona stradale notturna (pattugliamento) non dovrebbe percepire ambo le indennità?

Grazie, Davide


Ciao Davide
ti risponde il nostro Giordano Lacasella, esperto di contrattualistica di settore e presidente di Guardie Giurate in Congedo.

"Sotto la tabella inserita all'art. 108 si legge: 'le indennità di cui ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo sono corrisposte per ogni giornata di effettiva presenza, non sono cumulabili fra loro e sono utili ai soli fini del computo della 13ma mensilità'.
La dicitura 'non sono cumulabili fra loro' non lascia spazio ad equivoci: spetta solo una delle indennità. Nel caso di zona stradale notturna, spetta quindi quanto previsto dal punto 1.a.1. dell'art. 108".

Cogliamo l'occasione per rispondere anche alle tante gpg che ci hanno inviato quesiti relativi non al punto 1 (ruolo tecnico operativo) o 1a1 (indennità lavoro notturno), ma al punto 1.b (indennità di rischio), 1b1 (zona stradale) - 3,12 giornaliero. La domanda è se queste ultime indennità debbano spettare o meno, visto che nella tabella si parla di non cumulabilità del punto 2 (ruolo amministrativo), che non compete a chi lavora in pattuglia.
Ebbene, secondo noi il secondo capoverso dell'art. 108 parla chiaro e con riferimento ad entrambi i punti: "le indennità di cui ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo sono corrisposte per ogni giornata di effettiva presenza, non sono tra loro cumulabili e sono utili ai soli fini del computo della 13.ma mensilità". La non cumulabilità quindi, a nostro avviso, vale pacificamente per entrambi i punti.

Per fugare però ogni dubbio interpretativo (ed evitare di buttar via soldi in avvocati), potete comunque sempre chiedere il parere della Commissione Paritetica Nazionale che, fra i suoi compiti istituzionali, ha anche quello "di esaminare e decidere tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti normativi o di singole clausole contenute nel CCNL".

Fateci sapere!

Ilaria Garaffoni