| Tassazione al 10% per lavoro notturno: specifiche dell'Agenzia delle Entrate |
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| Scritto da Ilaria Garaffoni |
| Sabato 02 Ottobre 2010 08:40 |
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L'Agenzia delle Entrate ha risposto con una semplificazione procedurale: il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni; il dipendente potrà recuperare il credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011. Ma la circolare fornisce altre importanti indicazioni su aspetti diversi sollevati dalla risoluzione n. 83 del 2010. "Con la risoluzione n. 83 del 2010 è stato chiarito che può essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 10 per cento (anzichè a tassazione ordinaria) anche l’intero compenso erogato per lavoro notturno (e non la sola maggiorazione) e le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. La risoluzione ha precisato che per gli anni 2008 e 2009 i lavoratori possono applicare la tassazione più favorevole presentando una dichiarazione dei redditi integrativa o avvalendosi dell’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La medesima risoluzione ha chiarito che, a tal fine, il datore di lavoro deve certificare l’importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva per i periodi d’imposta 2008 e 2009. Le associazioni dei datori dei lavoro, i sindacati e la Consulta dei CAF hanno rappresentato la difficoltà di porre in essere nei tempi ordinari gli adempimenti richiesti - che comportano specifiche attività per ciascun periodo d’imposta - per permettere ai dipendenti la concreta fruizione della tassazione agevolata. In considerazione della concorde rappresentazione da parte di tutti i soggetti interessati delle difficoltà operative riscontrate nel dar corso ai suddetti adempimenti, si ritiene di poter adottare una procedura che consenta di richiedere, unitariamente per entrambi i periodi d’imposta interessati, il rimborso delle maggiori imposte pagate mediante i modelli di dichiarazione e di certificazione da utilizzare nel 2011 che saranno opportunamente integrati. In particolare, il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per i conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni; il dipendente potrà recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011. Tale soluzione, che consente di contemperare le esigenze di semplificazione con quelle di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, richiede che il datore di lavoro riporti nel CUD/2011 anche gli importi che eventualmente abbia già certificato al dipendente a seguito della richiamata risoluzione n. 83 del 2010. Tags:
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ROMA - L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 48/E datata 27 settembre 2010 avente ad oggetto "Compensi per incrementi di produttività: lavoro notturno e straordinario e sgravio contributivo", fornisce ulteriori precisazioni sul lavoro notturno e la tassazione a regime agevolato, due temi di particolare interesse per la vigilanza privata. In particolare la circolare risponde alle difficoltà tecniche, rappresentate dalle associazioni datoriali e dai CAF, di porre in essere nei tempi ordinari gli adempimenti richiesti.