ROMA – Il 16 marzo 2011 entra in vigore il DM sulla capacità tecnica, primo dei quattro decreti attuativi del D.P.R. 153/2008, che ha impostato l’architettura complessiva della riforma della sicurezza privata.
Tre i punti essenziali di questo primo atto della riforma del TULPS, che per l’adeguamento degli Istituti già esistenti lascia 18 mesi di tempo, ma è già efficace per le nuove realrtà che si affacciano sul mercato.
ROMA – Dopo 70 anni di onorata attività da “operai con la pistola”, le guardie giurate hanno ottenuto nel 2008 lo status di “incaricato di pubblico servizio“, ma la qualifica non soddisfa l’On. Antonio di Pietro (IdV), che ha posto un’interrogazione a risposta scritta al ministero dell’Interno relativa al “riconoscimento giuridico di status, poteri e funzioni alle guardie particolari giurate ” (atto C.4/10671). Ripercorrendo la storia della vigilanza privata, Di Pietro chiede anche l’uso di sistemi di segnalazione visiva (i lampeggianti blu sono ora preclusi e quelli arancioni sono limitati alle emergenze) e, soprattutto, la concessione di poteri che esulino dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio, probabilmente per spingersi – anche se la nota non lo esplicita – nella sfera del pubblico ufficiale.
Ci siamo, gente. Dopo una lunga gestazione ed un’ancor più lunga attesa burocratica, ieri è stato pubblicato in GU il DM sulla capacità tecnica, primo dei quattro decreti attuativi del DPR di riforma della vigilanza privata dell’agosto 2008.
Il DM, destinato a cambiare radicalmente gli scenari competitivi che allo stato governano il mercato degli Istituti di Vigilanza, delle investigazioni private e delle informazioni commerciali, dovrebbe cambiare anche la vita delle guardie giurate. Si spera in meglio.
ROMA – L’atteso DM sull capacità tecnica, primo dei quattro decreti attuativi del DPR di riforma della vigilanza privata dell’agosto 2008, è finalmente stato trasmesso in Gazzetta Ufficiale.
Titolo ufficiale: “Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonchè dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti”. Trenta giorni dopo la pubblicazione entrerà in vigore sul territorio italiano.