Gli Istituti di Vigilanza Privata non sono operatori della comunicazione elettronica, quindi non devono essere autorizzati ex art .25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche per offrire servizi di televigilanza.
Lo conferma FederSicurezza, che lo scorso 27 maggio ha avuto un incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Div. I, allo scopo di verificare se gli Istituti di Vigilanza debbano essere titolari di un’autorizzazione generale (ex art. 25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche) con specifico riferimento all’attività di teleallarme e localizzazione satellitare svolta mediante reti di tipo GSM/GPRS/UMTS, con SIM card messa a disposizione dall’Istituto.
