Da mestiere a professione: l’investigazione privata cambia pelle

23 Dic 2010

di Ilaria Garaffoni

pellegrino

Anno Domini 2010: il primo passo di una riforma attesa da oltre 70 anni si è infine compiuto. Lo scorso 1° dicembre il decreto sulla c.d. capacità tecnica (primo dei quattro decreti attuativi del D.P.R. 153/2008, che ha impostato l’architettura complessiva della riforma della sicurezza privata) è stato firmato dal Ministro Roberto Maroni e il 21 gennaio 2011 è stato trascritto in GU. Insomma, il dado è tratto. E si tratta di un dado pesante, destinato a rivoluzionare un’attività non di rado guardata con sospetto (anche in ragione dei suoi importanti riflessi sui diritti personali, si pensi solo alla privacy) e spesso osteggiata dalle stesse forze di sicurezza primaria.

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Con questa riforma, quello che prima era solo un mestiere potrà assumere la dignità di professione intellettuale, cui accederanno dei veri “professionisti della sicurezza”, con tanto di pedigree impresso in un tesserino emanato dal ministero dell’Interno.
Ma la qualità e la qualificazione professionale costeranno sacrifici, lacrime e per qualcuno soldi.
Ne abbiamo avuto un assaggio lo scorso 16 dicembre al congresso Federpol (Federazione Italiana Istituti Investigazioni, Informazioni e sicurezza), dove il Sostituto Commissario e Coordinatore dell’unità Vigilanza Privata presso il ministero dell’Interno, Vincenzo Acunzo, ha illustrato i principali cambiamenti che investiranno il segmento investigativo.
Tre sono essenzialmente i cardini della riforma per le investigazioni private:
1) una licenza nazionale che finalmente consentirà di operare su tutto il territorio
2) un controllo istituzionale più penetrante attraverso la definizione della capacità tecnica degli operatori (dai requisiti organizzativi e professionali, ai servizi autorizzabili)
3) una forte volontà di professionalizzare il settore e di riqualificarne i servizi che controbilancia i nuovi confini professionali.

Le attività lecite
Il DM offre una prima e coraggiosa definizione delle attività che si potranno espletare in ambito investigativo, per fugare una volta per tutte dubbi e malintesi sulla liceità di alcune azioni e sulla “paternità” di alcuni ambiti operativi. In particolare vengono descritte le attività d’indagine: in ambito privato (richieste dal privato in materia familiare, matrimoniale, patrimoniale, di ricerca di persone scomparse etc); in ambito aziendale (azioni illecite del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione prodotti etc); in ambito commerciale (per accertare le cause di ammanchi e differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente); in ambito assicurativo (dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni); difensiva (individuazione di elementi probatori per il processo penale ex art. 327 bis cpp); quelle previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente.

Distinzione tra investigazioni private e informazioni commerciali
Altro punto importante (anche se probabilmente perfettibile, a giudicare dai molti interrogativi espressi dai presenti al convegno) è la distinzione tra investigazioni private e informazioni commerciali. L’attività di informazioni commerciali, secondo il DM, comporterebbe la circolazione di meri dati e notizie sul sistema economico; sarebbe cioè un servizio teso a ridimensionare la sfera del rischio correlata al credito, quindi non un’attività di natura investigativa, anche perché diversamente finalizzata. Lo dimostrano le notevoli differenze strutturali, organizzative e soprattutto dimensionali delle due tipologie d’impresa. Tuttavia è chiaro che restano molti punti di contatto, che faranno spesso coesistere le attività di informazione commerciale e investigativa all’interno della stessa azienda o con forme associative tra imprese. In ogni caso sul fronte normativo le competenze sono distinte e assoggettate a regimi diversi.
E’ quindi prevedibile che nel tempo il mercato si orienterà su una sempre maggior polarizzazione.

Antitaccheggio investigativo, bye bye
Per molti istituti sarà un colpaccio, ma è ormai messo nero su bianco che l’attività di mera vigilanza di beni esposti negli esercizi della grande distribuzione organizzata è di pertinenza delle guardie giurate o tutt’al più di portierati, mentre resta in capo agli investigatori la sola attività di intelligence (intesa come indagini volte ad individuare le cause degli ammanchi e delle differenze inventariali). Si sgombra quindi il campo da un frequente equivoco interpretativo, non di rado strumentalizzato per impiegare i collaboratori degli istituti d’investigazione al posto delle gpg.

Le figure previste
Il DM opera una distinzione tra il titolare di istituto (di investigazione e/o informazioni commerciali) e il professionista dipendente, figura introdotta per la prima volta all’art. 257 bis del D.P.R. 153/2008, il tutto elaborando dei requisiti minimi di natura formativa e di pratica lavorativa.

Requisiti dell’investigatore privato titolare:
– laurea almeno triennale in specifiche discipline
– almeno un triennio di pratica presso un investigatore autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di lavoro dipendente e con esito positivo attestato dall’investigatore
– aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni o dal Ministero dell’Interno.
In mancanza, basta aver svolto una documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

Per l’investigatore dipendente si chiede di:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore;
b) dimostrare di aver svolto una pratica triennale costante per almeno 80 ore al mese, quale collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore titolare di 134 da almeno cinque anni;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno.
In mancanza, basta aver svolto una documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

Requisiti dell’informatore commerciale titolare:
– laurea almeno triennale in specifiche discipline
– essere stato iscritto al Registro Imprese in qualità di titolare di impresa individuale o amministratore in società di capitale o di persone per almeno tre anni negli ultimi cinque anni.

Per l’informatore commerciale dipendente si chiede di:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore;
b) dimostrare di aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso informatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di informazioni commerciali, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno.
In mancanza, basta  aver svolto un documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, con specifico riferimento a reati in materia finanziaria, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

In sintesi
Se in passato bastava dire “sono stato in Polizia”, ora occorrono una comprovata esperienza di almeno 5 anni nella materia specifica (investigativa e su reati in materia finanziaria per gli informatori commerciali) e bisogna aver lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di 1 anno e non da più di 4 anni. Per le investigazioni penali ex art. 327 bis del Codice di Procedura Penale, la situazione resta per ora invariata, ma sono allo studio delle formule formative ad hoc.

Le modalità lecite
Il DM elenca poi le modalità di espletamento delle attività investigative, superando una forte criticità operativa legata alla mancanza di un’evidenza chiara sugli atti che potevano essere svolti dagli investigatori (non a caso l’enunciazione di questa parte del DM ha scatenato una vera standing ovation della platea!) La norma indica come lecite: l’attività di osservazione statica e dinamica (pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, la ripresa video/fotografica, il sopralluogo, la raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, le interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente. L’articolo prevede che i soggetti autorizzati possano svolgere varie attività (tra le quali quelle di pedinamento, ripresa video/fotografica e sopralluogo) anche a mezzo dei collaboratori segnalati ai sensi dell’art. 259 del D.P.R. 153/2008. La figura del collaboratore, coniata nel D.P.R. 153/2008 senza però fornire indicazioni di merito, viene nel DM del 1° dicembre 2010 riempita di un primo contenuto. I collaboratori risultano essere coloro che, nella pratica quotidiana, svolgono incarichi elementari (con prestazioni prevalentemente materiali) e collaborano con i titolari nella produzione del risultato complessivo d’investigazione.

Il progetto organizzativo
Uno dei punti che più spaventava del DM era l’incognita del “progetto organizzativo”, che evocava i peggiori fantasmi della fantaburocrazia italiana. Leggendo la norma, però, questo documento parrebbe meno aleatorio e complesso di quanto poteva sembrare. Il progetto organizzativo sarebbe in sintesi un documento in cui il soggetto che richiede la licenza deve illustrare:
sede principale dell’attività ed eventuali sedi secondarie (che nel nuovo impianto riguarderanno prevalentemente gli informatori commerciali)
– requisiti dell’impresa (ragione sociale, rappresentanti legali etc) e del richiedente
– tipologia dei servizi
personale che si intende impiegare (distinguendo tra dipendenti e collaboratori e specificando per questi ultimi la tipologia contrattuale prescelta)
disponibilità economico-finanziarie (forse basterà il versamento della cauzione, ma va definito)
attrezzature necessarie per svolgere le attività autorizzate (server, sistemi di sicurezza, etc).
Per le aree grigie (ad esempio come documentare concretamente la capacità economica) e per dare continuità e uniformità applicativa sul territorio periferico, verrà presto diramata una circolare applicativa.

Cauzione, che dolore
Il DM definisce una cauzione fissa e uniforme per tutto il territorio nazionale, da integrarsi solo in caso di attivazione di sedi secondarie. Per molti istituti rappresenterà uno sforzo economico maggiore rispetto a quando “si poteva far tutto e nessuno ci diceva niente”, come qualcuno dei presenti ha ricordato.
Va però detto che la cauzione attuale (20.000 euro + 5000 euro per ciascuna tipologia di servizio) è stata abbassata del 50% rispetto alle previsioni originarie e che, in caso di sanzioni, si procederà in prima battuta con l’incameramento della cauzione al posto della revoca della licenza. Il che non è poco.
Infine, con l’abbattimento dei limiti provinciali delle licenze, si attiveranno sedi secondarie solo se avrà davvero senso. Insomma, facendo i conti della serva e utilizzando anche le polizze fideiussorie, si andrà a pagare al massimo il doppio di adesso.

Vai col conto alla rovescia
La deadline per adeguarsi da parte degli istituti già operanti è fissata in 18 mesi, che salgono a 36 per i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli investigatori e degli informatori commerciali. In concreto: alla data di entrata in vigore del decreto (prevista per febbraio), gli istituti autorizzati ad operare in diverse province dovranno unificare le attività in un’unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove l’istituto ha eletto la sede principale. Chi è già titolare da più di 5 anni è salvo, mentre che non lo è deve partecipare ai corsi di perfezionamento previsti dal DM.
Insomma, si prospetta un ritorno sui banchi di scuola per molti operatori.
Ma la pagella porterà con sé una vera professione.

PS Se siete arrivati fin qui forse avete già le idee chiare; in ogni caso, per una visione riepilogativa d’insieme, guardate questa intervista al Presidente di Federpol Genuario Pellegrino.

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