Il Garante contro gli investigatori privati

28 Gen 2010

di Ilaria Garaffoni

Il paragrafo autorizza “l’eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato l’attività svolta, ai soli fini dell’eventuale dimostrazione della liceità e correttezza del proprio operato”, di fatto negando agli investigatori e ai loro collaboratori la facoltà di conservarsi personalmente e senza limiti dati e appunti del loro operato per fini esclusivamente personali. Il tutto mentre presso il Tribunale di Bassano del Grappa è pendente una causa contro il Codice deontologico che contesta la competenza del Garante sulla conservazione per scopi esclusivamente personali delle informazioni raccolte, stante la sua incompetenza prevista dal Codice della Privacy. Chi la vincerà?

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