Collaboratore investigativo e antitaccheggio: il fermo è legale?

28 Giu 2012

di Ilaria Garaffoni

Spett.le www.vigilanzaprivataonline.com

sono un collaboratore di istituto investigativo: nell’antitaccheggio posso fare fermi dopo le casse (sapendo al 100% che il soggetto ha occultato la merce sotto agli abiti ed accompagnandolo gentilmente dal direttore, che provvederà poi a farsi consegnare la merce rubata o a chiamare le forze dell’ordine)?
E se il soggetto fugge con la refurtiva addosso, posso fermarlo fisicamente e consegnarlo alla polizia?
Mi è stato detto di sì, ma ho dei dubbi.

Caro amico

la materia da te prospettata è molto complessa e meriterebbe una disamina estremamente articolata, impossibile da svolgere in questa sede.
Il nostro esperto, Piero Provenzano (Presidente del Copmitato Studi Legislativi di Federpol) ha comunque dato una sintetica risposta. Per ulteriori chiarimenti puoi rivolgerti direttamente a Federpol.

Ecco il parere dell’esperto: “L’attività che può svolgere un’agenzia investigativa nel settore del c.d. antitaccheggio” è prevista dall’art. 5 lettera “a”, comma aIII, del D.M. 269 del 01.12.2012.

L’attività consentita, sotto la voce di “indagini in ambito commerciale” è da intendersi come una mera raccolta di informazioni, tramite attività di osservazione, finalizzata all’individuazione delle cause che determinano gli ammanchi inventariali, per suggerire rimedi e strategie alla committenza.
Nulla ha a che fare con un’attività finalizzata ad impedire che venga sottratto il bene, “direttamente” o “indirettamente” (chiedendo intervento di altri soggetti, ad esempio G.P.G., Polizia, direttore del centro, ecc.). In questo caso l’attività sarebbe infatti riconducibile alla Vigilanza Privata ed andrebbe svolta da guardie giurate, nei modi che la legge prevede.

Se dal punto di vista amministrativo l’attività di cui trattasi non può essere svolta, ancora più complesso è l’aspetto riguardante la modalità di fermo delle persone dopo le casse.
Qui il discorso si sposta al codice di procedura penale, che non prevede fermi o altre misure costrittive della libertà personale, se non in casi particolari previsti dall’art. 383 del cpp (facoltà di arresto da parte del privato cittadino).

Per concludere, se vuole un sintetico parere, l’attività da lei illustrata non può essere svolta da un collaboratore di agenzia investigativa”.

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