Buonasera, vi chiedo cortesemente di rispondere ai seguenti quesiti.
1) Se una società autorizzata dal Prefetto all’attività di investigazione compie anche un’attività di “vigilanza”, si ricade nel reato di vigilanza abusiva punito dall’art. 140 TULPS?
2) Quale sanzione potrebbe rischiare il committente? Si potrebbe configurare un “concorso necessario” nel reato?
Vi ringrazio per la risposta che vorrete darmi, facendovi i complimenti per gli ottimi contenuti della rivista.
M.C.
Gentile Lettore
la sua domanda è molto articolata.
Primariamente sarebbe bene capire quale tipologia di attività svolga l’istituto di investigazione privata per configurare, a suo avviso, esercizio abusivo di vigilanza.
Vi sono infatti alcune attività “di frontiera” che potrebbero far parte dell’attività investigativa (es. l’antitaccheggio investigativo, ossia l’indagine finalizzata ad individuare le cause di un potenziale nocumento al patrimonio o gli autori di un furto, senza però alcun intervento ad impedimento dell’azione criminosa – da non confondersi con il classico antitaccheggio nei supermercati, ossia l’attività di mera vigilanza di beni esposti negli esercizi della grande distribuzione organizzata, operabile invece dalle vigilanze o dai cd portierati). Su questi aspetti la prego di fare riferimento agli articoli sotto linkati o di formulare una domanda più specifica.
Portierato-e-vigilanza-non-armata-quali-differenze
Collaboratore-investigativo-e-antitaccheggio-il-fermo-e-legale
Importanti-anticipazioni-sul-dm-sulla-capacita-tecnica
Per gli aspetti penalistici della domanda, abbiamo interessato il nostro legale, penalista esperto in TULPS e sicurezza privata, Roberto Gobbi. Ecco la sua risposta.
“Con la prima domanda si chiede se commette reato una società che, autorizzata dalla competente Prefettura a svolgere attività investigativa, svolga attività riservata, ex lege, agli istituti di vigilanza.
A tale domanda non si può rispondere che in senso positivo, ed infatti nell’articolo 134 del TULPS coesistono due distinte figure di autorizzazioni, ovvero:
1) quella inerente all’esecuzione di investigazioni o ricerche, nonché la raccolta di informazioni per conto di privati;
2) quella inerente alla vigilanza e custodia di proprietà mobiliari o immobiliari per conto di privati.
Ad esse corrispondono rispettivamente le licenze per:
1) la gestione degli istituti di investigazione privata;
2) la gestione dell’istituto di vigilanza privata.
Coloro i quali, avendo unicamente una delle due licenze, esercitano in qualche modo l’attività inerente all’altra licenza, ancorché temporaneamente, sono passibili del reato previsto dall’art. 134 del TULPS, sanzionato dall’art. 140. Tale reato è certamente catalogabile nei delitti in quanto è prevista, quale sanzione, l’arresto e l’ammenda: questo assunto è di vitale importanza per la risposta alle successive domande.
Il contravventore, quindi l’investigatore privato, sarà punito, se ritenuto colpevole del reato ascrittogli, con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da € 206,00 a € 619,00.
Questa è la pena diretta che gli verrà inflitta dal Tribunale in caso di accertamento della violazione in oggetto, però è utile considerare che tale sanzione non è l’unica che dovrà sopportare: è infatti certo che la Pubblica Amministrazione che ha rilasciato la licenza di investigazione privata, leggasi Ufficio Territoriale del Governo, procederà nei confronti dell’investigatore privato in base all’art. 10 TULPS, il quale prevede che le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento nel caso di abuso della persona autorizzata. Solo per onor di cronaca, è bene ricordare che tale articolo è molto utilizzato dalle Prefetture proprio per definire situazioni come quella qui rappresentata, che si presentano piuttosto frequentemente soprattutto allorquando l’investigatore svolga, in maniera illecita, il servizio di antitaccheggio nei grandi centri commerciali.
Quindi, e per rispondere definitivamente alla prima domanda, alla pena principale dell’arresto e dell’ammenda va aggiunta anche quella “accessoria” dell’eventuale sospensione/revoca della licenza.
Concorso nel reato da parte del committente
Con la seconda domanda si chiede in che sanzione incorra il committente della società che abbia svolto l’illecito, in qualità di concorrente, anche ed eventualmente in “concorso necessario”.
In linea generale il concorso di persone nel reato previsto dall’art. 110 del C.P. determina che ciascuna di esse soggiaccia alla pena prevista per il reato commesso o tentato, estendendo quindi al concorrente, ipso iure, la medesima pena dell’agente.
Il committente però concorre nel delitto di cui sopra, in relazione all’art. 110 c.p. solo ed esclusivamente qualora si sia determinato con coscienza e volontà nel compiere il reato.
Tradotto in termini più comprensibili, nel concorso nel delitto doloso – come nel caso de cui – il committente, per essere considerato concorrente, deve essere consapevole dell’illecito che l’investigatore privato stia per commettere e deve volerlo proprio come conseguenza di una sua azione od omissione.
Quindi il committente che con coscienza e volontà concorda con l’investigatore privato lo svolgimento di un’attività illecita concorre con lui nel reato (c.d. concorso psicologico).
All’opposto, l’ignoranza da parte del committente che il soggetto agente abbia compiuto un’azione criminosa, ovvero che lo stesso abbia svolto l’attività di vigilanza senza licenza, non comporta, da parte del committente, quel concorso previsto dall’art. 110 del nostro ordinamento penale.
Non a caso è sempre consigliato inserire nel contratto, stipulato tra committente e appaltatore, la clausola nella quale l’appaltatore afferma di possedere le necessarie autorizzazioni allo svolgimento dell’attività oggetto dell’accordo.
In ultimo e solo per onore di chiarezza, nel caso qui sottoposto il committente non sarà mai imputato per “concorso necessario” nel reato perche tale tipo di concorso si può produrre solo in talune fattispecie espressamente previste dal nostro codice penale.
La dottrina vuole che il “concorso necessario” sia prodotto esclusivamente quando più persone devono cooperare per la realizzazione del fatto sussimibile nella norma incriminatrice, non potendo il singolo realizzarla da solo. Per chiarire il concetto, il reato di rissa (art. 588 c.p.) deve esser partecipato da due o più persone (corrissanti), che in questo caso si chiamano appunto “concorrenti necessari”, non potendo ravvisarsi il reato in oggetto nel caso di un solo partecipante.
Il reato di corruzione (art. 318 e 320 c.p.) deve avere, come sopra, la partecipazione necessaria del corruttore e del corrotto quali “concorrenti necessari”; idem nel reato di violenza sessuale di gruppo (art.609 octies c.p.) nel quale la partecipazione deve avvenire da parte di più persone riunite, definite appunto “concorrenti necessari”.
A presto e grazie per aver fatto sentire la sua voce obliqua!
Il Team di www.vigilanzaprivataonline.com