Sicurezza privata e rappresentatività sindacale: un sistema distorto?

16 Dic 2025

di Ilaria Garaffoni

Guerra aperta sulla sentenza che ha diviso il settore sicurezza privata, imponendo di applicare il CCNL “leader” della vigilanza privata. Per AISS riflette un sistema di rappresentatività sindacale che aggrega due mercati tra loro distinti: sicurezza armata e security non armata. In quest’ottica, il CCNL dell’AISS, nato per la security disarmata e leader in quel segmento, verrebbe marginalizzato a favore di un CCNL della vigilanza armata che è stato peraltro rinnovato dopo 8 anni di inerzia (con annesso “dumping”). Lasciamo alle vostre valutazioni le parole di Franco Cecconi, che ha scritto una lunga lettera al Direttore.

Sicurezza privata e rappresentatività sindacale: quando il sistema italiano distorce il mercato e penalizza chi innova


di Franco Cecconi, Presidente AISS – Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria

Da oltre trenta anni mi batto per il riconoscimento delle specificità del settore della sicurezza non armata in Italia. Una battaglia che sembrava finalmente vinta, almeno dal punto di vista contrattuale nel 2011, quando AISS ha dato vita al primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro specificamente dedicato ai lavoratori delle agenzie di sicurezza non armata e degli istituti investigativi, depositato al CNEL con codice HV40. Eppure, ancora oggi, ci troviamo a dover spiegare perché questo contratto, nato dall’esperienza diretta di chi opera quotidianamente nel settore, venga sistematicamente marginalizzato a favore di strumenti contrattuali pensati per realtà completamente diverse.

La questione non è meramente sindacale. È una questione di mercato, di concorrenza leale, e in ultima analisi di rispetto del diritto europeo.

Per comprendere l’assurdità della situazione italiana occorre partire da un dato di fatto incontrovertibile. Il CCNL della Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, quello che secondo alcuni dovrebbe costituire il parametro di riferimento per l’intero comparto, è rimasto senza rinnovo per anni. Le tabelle retributive ferme, le tutele cristallizzate, mentre l’inflazione erodeva il potere d’acquisto dei lavoratori e le imprese del settore armato scaricavano sui costi del lavoro le proprie inefficienze strutturali. In quel periodo, chi applicava quel contratto godeva di fatto di un vantaggio competitivo rispetto a chi, come le imprese aderenti ad AISS, aveva scelto di rinnovare regolarmente il proprio CCNL adeguando le retribuzioni. Il risultato? Le aziende virtuose, quelle che investivano nella formazione e garantivano salari dignitosi ai propri dipendenti, si trovavano a competere in condizioni di svantaggio con chi applicava un contratto formalmente “più rappresentativo” ma sostanzialmente fermo da anni.

Questo è dumping contrattuale nella sua forma più subdola: non quello dei cosiddetti contratti pirata, ma quello praticato attraverso l’inerzia negoziale di chi detiene le leve della rappresentatività formale. Il cuore del problema risiede in un errore metodologico che ha conseguenze giuridiche rilevanti: la misurazione della rappresentatività sindacale nel settore della sicurezza privata avviene aggregando realtà che costituiscono, sotto ogni profilo economico e giuridico, mercati rilevanti distinti.

A) La vigilanza armata opera in un quadro normativo completamente diverso dalla sicurezza non armata. Le Guardie Particolari Giurate sono soggette al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, necessitano di licenza prefettizia ai sensi dell’art. 134 TULPS, devono superare specifici requisiti formativi, sono titolari di porto d’armi e svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza disciplinate dal DM 269/2010. Parliamo di professionisti che operano nel trasporto valori, nella vigilanza bancaria, nella protezione di siti sensibili e nella tutela di beni mobili e immobili.

B) Gli operatori della sicurezza non armata svolgono tutt’altre mansioni: Addetto ai servizi di Controllo, Steward Calcistici, controllo accessi, ausiliari alla sicurezza, servizi di accoglienza, monitoraggio aree non regolamentate. Non è richiesta la qualifica di GPG, la formazione segue percorsi diversi, il profilo di rischio è incomparabile. Non a caso AISS ha fortemente voluto la Prassi di Riferimento UNI 54:2019, che per la prima volta voleva codificare le competenze e i profili professionali specifici della sicurezza privata in Italia.

Sostenere che questi due ambiti costituiscano un unico mercato rilevante è come affermare che il trasporto aereo e quello ferroviario siano lo stesso settore perché entrambi spostano persone. È su questo terreno che il sistema italiano mostra la sua incompatibilità con i principi del diritto europeo della concorrenza. L’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di esso. La giurisprudenza della Corte di Giustizia, a partire dalla storica sentenza Hoffmann-LaRoche del 1979, ha chiarito che la posizione dominante sussiste quando un soggetto economico può agire in misura apprezzabile indipendentemente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori.

Ora, cosa accade nel sistema italiano della contrattazione collettiva nel settore sicurezza? Le organizzazioni datoriali storicamente radicate nel comparto della vigilanza armata, attraverso il meccanismo della misurazione aggregata della rappresentatività, determinano di fatto le condizioni contrattuali applicabili anche al settore disarmato. Le associazioni che rappresentano specificamente quest’ultimo segmento, pur potendo vantare una presenza significativa nel proprio mercato di riferimento, risultano strutturalmente minoritarie nel computo complessivo. L’effetto è quello tipico delle condotte escludenti: l’impedimento dell’accesso effettivo al mercato della contrattazione collettiva per i soggetti che rappresentano segmenti specifici. Non si tratta di un abuso commesso da un’impresa, ma di un effetto sistemico prodotto dalla configurazione stessa del sistema di relazioni industriali italiano, che la giurisprudenza europea potrebbe qualificare come restrizione della concorrenza ai sensi dell’art. 101 TFUE.

La radice del problema affonda nella mancata attuazione dell’articolo 39 della Costituzione. I costituenti avevano previsto un sistema di registrazione dei sindacati che avrebbe conferito loro personalità giuridica e la capacità di stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes, ma proporzionalmente agli iscritti di ciascuna organizzazione. Quel sistema non è mai stato attuato, per ragioni storiche comprensibili ma ormai anacronistiche. Il risultato è che oggi la rappresentatività viene misurata con criteri convenzionali che tendono a cristallizzare i rapporti di forza esistenti, impedendo l’emersione di nuove forme organizzative più aderenti alla realtà dei mercati.

Gli accordi interconfederali del 2011 e del 2013 hanno tentato di porre rimedio a questa situazione, introducendo la soglia del 5% per la partecipazione alle trattative e quella del 50% più uno per l’efficacia generalizzata dei contratti. Ma questi criteri, pensati per i grandi comparti industriali, mal si adattano a settori frammentati e in evoluzione come quello della sicurezza privata. La recente Legge Delega 144/2025 sulla retribuzione minima ha introdotto il principio per cui il trattamento economico minimo di un settore non può essere inferiore a quello previsto dai CCNL “più rappresentativi”. L’intento del legislatore è condivisibile: contrastare il dumping contrattuale e garantire salari dignitosi. Ma se la rappresentatività continuerà ad essere misurata su mercati aggregati artificiosamente, il rischio è quello di consolidare ulteriormente la posizione delle organizzazioni storiche a scapito di quelle che rappresentano segmenti specifici. In altre parole: si combatte il dumping contrattuale imponendo come riferimento contratti che, per i settori a cui non sono destinati, possono essi stessi produrre effetti distorsivi e distruttivi.

La soluzione non può che passare per il riconoscimento della specificità dei sottosettori nella misurazione della rappresentatività. Il CNEL dovrebbe procedere a una classificazione separata dei CCNL della sicurezza armata e di quella non armata, misurando la rappresentatività delle organizzazioni firmatarie all’interno di ciascun segmento. Parallelamente, sarebbe auspicabile un intervento dell’AGCM o, se necessario, della Commissione Europea, per verificare se l’attuale configurazione del sistema contrattuale italiano nel settore della sicurezza privata produca effetti restrittivi della concorrenza rilevanti ai sensi del diritto antitrust.

Non si tratta di una battaglia corporativa. Si tratta di affermare un principio elementare: chi opera in un mercato ha diritto di essere rappresentato da chi quel mercato lo conosce e lo vive quotidianamente. E chi innova, creando strumenti contrattuali più adeguati alle esigenze reali di imprese e lavoratori, non può essere penalizzato da un sistema che premia la rendita di posizione. AISS continuerà a battersi per questi principi. Lo dobbiamo ai nostri associati, ai lavoratori del settore, e a un’idea di relazioni industriali più moderna e più giusta.

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