Cambio appalto e vigilanza privata: la clausola sociale è un obbligo

02 Gen 2026

di Ilaria Garaffoni

Buone notizie sul cambio d’appalto. La Cassazione ribadisce che l’impresa che subentra in un appalto non può tirarsi indietro: se il CCNL e il bando di gara lo prevedono, deve – senza se e senza ma – assumere il personale dell’azienda uscente. Lo riafferma l’Ordinanza n. 32578/2025 della Cassazione, con riferimento alla clausola sociale del CCNL vigilanza privata.

La vicenda è semplice. Perso l’appalto con la vecchia azienda, un lavoratore della sicurezza chiede di essere assunto dalla nuova società aggiudicataria. La nuova impresa risponde picche: il nuovo contratto è ridotto rispetto al precedente, quindi la clausola sociale non è applicabile.

Eh no, replica la Cassazione: la clausola sociale non è una dichiarazione di principio, ma un obbligo contrattuale se è inserita nel bando di gara ed è richiamata dal CCNL. In altre parole: l’azienda che accetta l’appalto accetta anche l’impegno ad assumere i lavoratori già impiegati mantenendo i livelli retributivi. E se il nuovo appalto prevede meno ore o meno attività? L’impresa assumerà un numero di lavoratori coerente con le nuove esigenze operative, ma la clausola sociale resta in piedi.

E se l’azienda non assume lo stesso, la guardia giurata ha diritto al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni che avrebbe percepito se fosse stato assunto a partire dal momento in cui mette a disposizione la propria prestazione lavorativa. Più chiaro di così non si può.

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