Ddl 902 e ddl 119: il Senato discute di guardie giurate

20 Giu 2026

di Ilaria Garaffoni

Sono in esame congiunto al Senato i ddl 902 e ddl 119, entrambi volti ad attualizzare le norme sulle guardie giurate e ad istituire un albo professionale (suddiviso in due sezioni nel ddl 902: una per aspiranti GPG, l’altra per le guardie abilitate).
L’art. 2 del ddl 902, d’iniziativa del Sen. Balboni ed altri (FdI),vieta espressamente (prevedendo sanzioni) il portierato per servizi di vigilanza e l‘art. 3 riconosce alle guardie giurate il pensionamento anticipato per lavori faticosi.
Il ddl 119, d’iniziativa della Sen. Pirro (M5S), aggiorna i limiti di età, i requisiti di cittadinanza italiana e i parametri di idoneità psico-fisica, oltre a ridefinire le sanzioni per condotte scorrette o abusive e a regolare in modo stringente la formazione obbligatoria, superando l’attuale frammentarietà dei corsi.

Ai testi sono stati presentati 22 emendamenti, visibili qui, tra i quali segnaliamo:

1.0.1 – Lisei, Spinelli . Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis
1. Il Ministro dell’interno con proprio decreto fissa i criteri per il rilascio di un tesserino professionale elettronico delle professioni della sicurezza privata, il quale riporti la nomina del prefetto, i titoli autorizzativi di guardia particolare giurata e le eventuali abilitazioni professionali nel settore della sicurezza.

2. Il Ministero dell’interno con proprio decreto, sentite le regioni, individua imodelli delle uniformi delle guardie particolari giurate, al fine di garantire la chiara identificazione del personale di vigilanza, nonché delle livree dei veicoli di servizio, allo scopo di renderli chiaramente identificabili come veicoli di vigilanza privata».

1.0.3 – De Cristofaro, Cucchi, Magni Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis. (Modifiche all’articolo 252-bis del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635)

1. All’articolo 252-bis del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Presso il Ministero dell’interno è istituita una piattaforma digitale nazionale per la gestione delle procedure relative alle guardie particolari giurate, finalizzata a semplificare i procedimenti di assunzione, rinnovo e trasferimento dei decreti prefettizi e delle autorizzazioni connesse.

2-ter. I titolari degli istituti di vigilanza autorizzati ai sensi dell’articolo 134 del testo unico possono accedere esclusivamente alle informazioni necessarie alla verifica della validità dei titoli autorizzatori del lavoratore interessato, previo consenso dello stesso e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

2-quater. Con decreto del Ministro dell’interno sono disciplinate le modalità di funzionamento della piattaforma e sono individuate misure idonee a garantire la conclusione dei procedimenti entro termini certi e uniformi sul territorio nazionale”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.5 – De Cristofaro, Cucchi, Magni Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis. (Osservatorio nazionale sulla sicurezza della vigilanza privata)

1. Presso il Ministero dell’interno è istituito l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza della vigilanza privata, composto da rappresentanti del Ministero dell’interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e delle associazioni datoriali del settore.

2. L’Osservatorio: a) monitora gli eventi criminosi ai danni delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza; b) raccoglie ed elabora dati sugli assalti ai trasporti valori e ai servizi di vigilanza; c) formula proposte per l’aggiornamento delle misure di sicurezza e delle dotazioni operative; d) verifica il livello di formazione professionale e il rispetto degli standard organizzativi degli istituti di vigilanza; e) presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato della sicurezza nel settore della vigilanza privata».

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