Una petizione per reintegrare la guardia giurata dell’Atm licenziata per aver estratto in metro una pistola “come deterrente”. Il lavoratore sostiene di aver difeso alcune ragazze dalle molestie di giovani (alterati) che brandivano bottiglie di vetro, ma l’azienda di trasporti esclude la legittimità della difesa e invoca la violazione dei protocolli. La questione, che risale al 21 marzo scorso, fa discutere sulle regole della legittima difesa e sul ruolo della vigilanza privata in un momento di estrema vulnerabilità del tessuto sociale. Mentre la deputata di Maggio (FI) inoltra un’interrogazione parlamentare al ministro dell’interno, VPOnline propone un’analisi tecnica di San Giorgio Formazione, al netto degli accertamenti giudiziari.
Responsabilità penale e giusta causa di licenziamento?
Paolo Furlan, Avvocato e CTO San Giorgio
L’analisi tecnico-giuridica del caso, basata sull’applicazione dell’art. 52 c.p. (legittima difesa), richiede di verificare se l’estrazione della pistola da parte della GPG integri i requisiti di necessità e proporzionalità previsti dalla norma.
Pericolo attuale + offesa ingiusta
Per invocare l’art. 52 c.p., deve sussistere un pericolo attuale di un’offesa ingiusta a un diritto proprio o altrui. Nel caso specifico, se i ragazzi brandivano effettivamente bottiglie con fare minaccioso verso le giovani, l’offesa al diritto all’integrità fisica delle ragazze era “ingiusta” ed “attuale”. Ne consegue che l’intervento della GPG si configurerebbe come soccorso difensivo (difesa di un diritto altrui).
L’unico modo
Inoltre, la condotta difensiva deve essere l’unica via possibile per neutralizzare il pericolo, non sostituibile con una condotta meno lesiva (il cosiddetto “commodus discessus”).
L’Autorità Giudiziaria dovrebbe stabilire se l’estrazione dell’arma fosse l’unico mezzo per far desistere i soggetti agenti dal compiere l’aggressione o se fossero percorribili alternative (es. allontanamento, chiamata alle forze di polizia, dissuasione verbale senza armi).
Proporzionata all’offesa
Infine, l’art. 52 c.p. richiede che la difesa sia proporzionata all’offesa. Estrarre la pistola a scopo intimidatorio (senza sparare) è una forma di coazione reale. Se i soggetti agenti erano armati di bottiglie (potenzialmente letali o atte a causare lesioni gravi), l’uso dell’arma come deterrente potrebbe essere considerato proporzionato per pareggiare il divario di forza, a patto che la GPG non abbia ecceduto i limiti della semplice intimidazione.
La giusta causa di licenziamento
Nella vicenda che ci occupa è poi fondamentale distinguere l’esito penale da quello lavoristico, cioè distinguere tra la responsabilità penale e quella disciplinare. Sotto il profilo della responsabilità penale, se viene riconosciuta la legittima difesa, il fatto non costituisce reato (esimente).
Dal punto di vista disciplinare (licenziamento), l’Atm ha proceduto per giusta causa.
Qui il parametro non è solo l’art. 52 c.p., ma il rispetto dei protocolli aziendali e del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Le guardie giurate hanno poteri limitati e l’uso o l’esibizione dell’arma sono regolati da norme rigidissime che spesso ne vietano l’estrazione se non in caso di imminente pericolo di vita.
Deterrente visivo
Ne consegue che il vigilante potrebbe essere assolto in sede penale (per mancanza di lesioni e presenza di una minaccia ingiusta), ma vedersi confermato il licenziamento in sede civile/lavoristica se la sua condotta ha violato le specifiche procedure operative di Atm, che solitamente impongono alle GPG di fungere da deterrente visivo e richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine anziché agire come “agenti di pubblica sicurezza” in senso pieno.















