Abbiamo già dato notizia delle novità introdotte dall’art. 31, primo comma, del D.l. n. 78/2010, c.d. “Manovra correttiva”, in ordine alla “stretta” in materia di compensazioni. Le ulteriori limitazioni sono – purtroppo per i contribuenti corretti – il frutto di un dissennato comportamento di tanti altri contribuenti che, anche per la lentezza della macchina burocratica, hanno prodotto un elevato ammontare di compensazioni di crediti inesistenti con i quali hanno provveduto al pagamento di debiti tributari e previdenziali. Certamente l’interesse primario della cosa pubblica, dopo un primo e forse anche un secondo momento di incomprensione, ci porterà a “digerire” la nuova limitazione.
Negli ultimi anni siamo stati spettatori del tentativo, ammirabile, di ricostituzione dell’immagine del “fisco” operata dal Dicastero e dall’Agenzia delle Entrate sul rilievo dei principi di equità, trasparenza ed efficienza. In tale ottica riteniamo che l’art. 31 comma 2 comma introduca una norma decisamente invocata da più parti, in special modo da tutti i fornitori – a qualsiasi titolo – della Pubblica Amministrazione, una norma improntata ai principi di giustizia ed equità. La norma in parola prevede, infatti, la possibilità per i creditori della Pubblica amministrazione di compensare i propri crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, per il pagamento di somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo. La norma infine dispone che le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica”.
Benissimo, direte voi! Purtroppo, però, per quanto riguarda il divieto di compensazione le norme di attuazione sono già sostanzialmente operative; per quelle, invece, relative alla possibilità di compensazione dei crediti vantati, neppure se ne parla! Conseguentemente il nostro bistrattato imprenditore a credito di imposte per decine o centinaia di migliaia di euro e con crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione per centinaia di migliaia di euro dovrà necessariamente continuare ancora a subire. Malgrado le roboanti dichiarazioni ed iniziative pubblicitarie, nulla sembra essere cambiato… Inps: “studi di settore malattie”, indagine statistica o analisi dei comportamenti irregolari? Nel nuovo modello organizzativo delineato in applicazione delle determinazioni del Commissario straordinario, tra le altre, sono state individuate nuove attività orientate all’individuazione ed analisi di taluni comportamenti irregolari. Tali attività amministrative sono sottese all’individuazione di situazioni anomale da sottoporre a specifici controlli, anche incrociati.
L’attività di indagine documentale appare, a giudizio di chi scrive, mutuata da quella degli studi di settore e ciò basta per giustificare le notevolissime perplessità che la disposizione suscita. Infatti l’Istituto, considerata l’elevata variabilità dei dati contenuti nel quadro D del mod. dm10 (crediti del datore di lavoro), fonte di acquisizione dei dati, ritiene essenziale un’indagine più approfondita sulla base dei seguenti indici: – personalità dell’azienda; cluster di appartenenza; comportamento contributivo e fiscale; tipologia dei lavoratori alle dipendenze; localizzazione dell’attività; raffronto con aziende omogenee; esame di ciascuna tipologia di conguagli. La “personalità dell’Azienda” viene individuata attraverso la valutazione di “qualità contributiva” e di “quantità contributiva”. Queste ultime consistono nel rapporto tra masse salariali imponibili e importi conguagliati o addirittura sulla base di un uso più intensivo del part time. Detta “personalità dell’Azienda”, integrata degli altri indici e “clusters”, prima indicati, rileverà, sempre a giudizio dell’Istituto, i comportamenti anomali per i quali, conseguentemente, verrà disposta una verifica “a tutto tondo dell’azienda”. Le problematiche relative all’utilizzo eccessivo ed al costo sociale di “talune malattie” sono a tutti note.
L’indagine effettuata dall’Inps congiuntamente al Coordinamento Generale Statistico Attuariale ha portato all’individuazione di possibili situazioni anomale. Di queste, quelle sostanziali, sono determinate “dallo scompenso tra l’attività produttiva aziendale e l’elevato numero di giornate di malattia conguagliate”. Che vi possano essere, seppur in minima parte, conguagli “errati” è comprensibile. Che la gran parte sia assistita da idonea certificazione è fuor di dubbio. Ma che la “personalità dell’azienda” in combinata comparazione con i “clusters”, la tipologia dei lavoratori ed il comportamento fiscale dell’imprenditore o la sua localizzazione possano consentire l’individuazione di tali anomalie …questo ci trova perplessi. Mentre, diversamente, apparrebbe più produttivo spostare l’indagine dagli studi dei Consulenti del lavoro, che mal si prestano ad espedienti di basso profili, ad altri studi professionali, attendiamo di conoscere la composizione dei vari indici e clusters.
Fonte: www.studiogaleano.it