L’orario di lavoro nella Vigilanza Privata lo decide il CCNL

14 Lug 2013

di Ilaria Garaffoni

orario_di_lavoroTorniamo sull’orario di lavoro.
Ricordate che per i servizi della vigilanza privata è ammessa una deroga di legge al DLgs 66/2003?
Ricordate che l‘Italia dei Valori aveva denunciato, con riferimento a tale deroga, “l’intento di aumentare l’orario di lavoro ordinario in quanto la maggioranza dei servizi rientrerebbe in tale deroga, disapplicando la volontà del legislatore di garantire e tutelare la qualità della vita dei lavoratori”? Se non ricordate, cliccate qui per leggere l‘interpellanza dell’On. Borghesi al ministero del Lavoro.
Ebbene, la risposta è arrivata oltre un anno dopo. E’ picche.
O meglio: dice che l’orario di lavoro nella vigilanza privata è regolamentato solo dal CCNL, il quale ovviamente non può però violare la legge, a partire da quella sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

Questa la risposta:

Con riferimento all’interrogazione in esame, concernente la disciplina dell’orario di lavoro degli agenti privati di vigilanza e custodia, si rappresenta quanto segue.

Il decreto legislativo n. 66 del 2003, adottato in attuazione della direttiva 93/104/CE, modificata dalla direttiva 2000/34/CE e poi abrogata dalla direttiva di codificazione 2003/88/CE, in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, prevedeva che i servizi di vigilanza privata potessero essere oggetto di una disciplina derogatoria, al fine di realizzare una gestione più flessibile dell’orario di lavoro in presenza di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto interministeriale 27 aprile 2006 relativo ai servizi di vigilanza attribuiti alle guardie particolari giurate, il quale ha disposto che i limiti massimi della prestazione lavorativa giornaliera, notturna e straordinaria venissero determinati dalla contrattazione collettiva nazionale.

Tale decreto non conteneva, tuttavia, una deroga tout court all’orario normale di lavoro, ma elencava quali servizi di sicurezza giustificavano un’organizzazione più flessibile dell’orario di lavoro e poneva comunque quale limite al libero esplicarsi della contrattazione collettiva il rispetto della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Più recentemente, l’articolo 41, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha modificato l’articolo 2 del decreto legislativo n. 66 del 2003, prevedendo espressamente l’esclusione del settore della vigilanza privata dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 66 del 2003.
Ciò ha comportato la perdita di efficacia del decreto interministeriale 27 aprile 2006 emanato in virtù della precedente disciplina.

Allo stato attuale, dunque, l’organizzazione dell’orario di lavoro del settore della vigilanza privata, comprensiva della disciplina delle ferie, dei riposi e delle pause dal lavoro, trova la propria regolamentazione esclusivamente nella fonte contrattuale, la quale in ogni caso non può contravvenire alla normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori stante il carattere precettivo ed inderogabile della stessa.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Michel Martone.

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