La telefonata arriva sempre di lunedì. Il cliente dice che sabato notte la guardia non è passata, il capopattuglia giura di sì, e in mezzo c’è un rapporto di servizio compilato a mano che, diciamolo, poteva scriverlo chiunque in qualsiasi momento. È qui che il GPS entra nella vigilanza privata, ed è qui che comincia la confusione, perché lo stesso dato che chiude quella telefonata, se usato male, diventa il controllo a distanza che l’articolo 4 non consente. Michele Angelo Petraroli, CEO di geotapp.com, ci dà qualche dritta.
Conviene tenere separate due cose che spesso si sovrappongono.
Una è la prova del servizio: dimostrare che la ronda è stata fatta, che la guardia è arrivata a quel cancello a quell’ora, che il giro ispettivo sui tre siti del cliente è avvenuto davvero.
L’altra è il pedinamento: seguire la persona minuto per minuto, sapere dove si trova anche quando non è in servizio, ricostruire gli spostamenti come se fosse un sospettato. La prima è legittima, spesso doverosa verso il committente. La seconda è esattamente ciò che la legge limita.
Controllo a distanza
L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, nella versione riscritta nel 2015, regge bene anche per il nostro settore. Gli strumenti da cui può derivare un controllo a distanza dell’attività si possono installare, ma servono un accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. Il GPS su un dispositivo di ronda, di regola, rientra qui: non è un semplice badge di ingresso e va trattato con quel passaggio, non aggirato. Il secondo comma esonera gli strumenti che servono al lavoratore per rendere la prestazione e la registrazione di accessi e presenze, ma la geolocalizzazione continua non ci rientra in automatico, e chi la fa passare per “timbratura” si racconta una storia comoda.
E la privacy?
Poi c’è il GDPR, che non è un doppione ma il livello successivo. Anche quando l’accordo o l’autorizzazione ci sono, i dati di posizione restano dati personali: serve una base giuridica chiara, un’informativa consegnata prima di accendere il sistema, la minimizzazione e un tempo di conservazione definito. Minimizzazione, nel concreto, vuol dire una cosa semplice: raccogliere la posizione quando serve davvero, l’arrivo al punto di controllo, la chiusura del servizio, un allarme, e non un puntino che si muove sulla mappa per otto ore di fila. La guardia ha diritto di sapere quando è “vista” e quando no, e quel confine va scritto, non lasciato all’abitudine.
La responsabilità del costruttore
Chi costruisce questi strumenti ha più responsabilità di quanta se ne prenda di solito, perché è nel software che si decide il comportamento predefinito. Un sistema può nascere per registrare la posizione solo agli eventi che contano e sigillare quel dato in un rapporto che nessuno può ritoccare dopo, oppure può nascere per macinare posizioni in continuo perché “non si sa mai”.
La differenza non è tecnica, è di progetto. Uno strumento serio prepara l’informativa già pronta per l’istituto, la fa firmare alla guardia e non attiva la localizzazione finché quella firma non c’è. Non è un vezzo di conformità: è il modo di tenere il dato utilizzabile il giorno in cui serve davvero, davanti a un cliente o a un giudice.
Regge solo una prova pulita
Perché è questo il punto che a volte sfugge, anche a chi la tecnologia la vende. Il tracciamento continuo, oltre a esporre l’istituto sul piano sanzionatorio, produce prove fragili. Un dato raccolto senza informativa, senza base giuridica, senza il passaggio dell’articolo 4, in contestazione si sbriciola. La prova che regge è quella pulita: pochi punti, nel momento giusto, con il consenso informato alle spalle e un sigillo che ne garantisce l’integrità. Meno sorveglianza, più prova. Sembra un paradosso e invece è la regola pratica.
La domanda da porsi
Alla fine la domanda da farsi, prima di scegliere un sistema, è una sola: questo strumento mi serve a dimostrare che il servizio è stato reso, o a controllare la persona che lo rende? Se la risposta è la prima, si sta dentro l’articolo 4 senza forzature e con la coscienza a posto. Se è la seconda, nessuna app la renderà legittima, e prima o poi la telefonata del lunedì diventa una lettera dell’avvocato.
Michele Angelo Petraroli, CEO geotapp.com
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