Collegato lavoro: quali novità per la vigilanza privata?

30 Mar 2011

di Ilaria Garaffoni

martello-giudice

Il 24 novembre scorso è entrato in vigore il Collegato lavoro (legge n. 183/2010), che tanto ha fatto discutere maggioranza e opposizione e ancor più i sindacati confederali, che si sono spaccati proprio su questo. Tra le novità più rilevanti, che ovviamente riguardano anche la vigilanza privata, si segnalano quelle relative al processo del lavoro.

Tre le questioni essenziali.

1) Il tentativo di conciliazione torna ad essere facoltativo e il comportamento delle parti in sede extragiudiziale, in caso di fallimento del tentativo, diventa rilevante poi in sede di giudizio (soprattutto se una delle parti rifiuta immotivatamente di conciliarsi)

2) Entrano in vigore nuove regole per impugnare i licenziamenti. Oggi l’impugnativa deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro i 60 gg. successivi alla ricezione della comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi (e fin qui nulla cambia rispetto al passato), ma l’impugnazione perde efficacia se, entro i seguenti 270 gg., non avviene il deposito del ricorso presso la cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato. Questo vale in tutti i casi di invalidità del licenziamento (nullità, annullabilità, inefficacia). Prima della novella, il lavoratore aveva invece 5 anni dall’impugnazione del licenziamento per dare avvio alla causa. Guardie giurate, attenzione alle scadenze.

3) Novità anche sulle motivazioni di licenziamento: se prima dell’intervento legislativo le causali presenti nei contratti collettivi erano solo indicative per il datore di lavoro (che di volta in volta doveva valutare se fosse stato leso il vincolo fiduciario o se si fossero creati i presupposti per un giustificato motivo soggettivo), ora il giudice, ai fini della valutazione delle motivazioni di licenziamento, deve tener conto delle tipizzazioni della giusta causa e del giustificato motivo presenti nei contratti collettivi, o nei contratti individuali certificati.

Last but not least, il collegato lavoro dà il semaforo verde alle discusse clausole compromissorie, che hanno scatenato un vasto dibattito politico, scomodando pure il Presidente della Repubblica Napolitano.
Il datore di lavoro e il lavoratore, nel contratto di lavoro o in un atto separato, potranno stabilire che le possibili controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro e purché la clausola sia valutata e certificata dalla commissione di certificazione, che accerta l’effettiva volontà dei contraenti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. In ogni caso la clausola compromissoria non può essere sottoscritta prima della conclusione della prova o entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto e non può mai riguardare controversie relative alla risoluzione. Un punto di caduta importante, quest’ultimo, che ha arginato le accuse di attacco all’art. 18 dello statuto dei lavoratori (“il licenziamento è valido solo per giusta causa o giustificato motivo”).

Clicca qui per scaricare la Legge 183/2010 “Collegato lavoro”

Buona lettura!

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