Guardie giurate, non pubblici ufficiali

10 Ott 2025

di Marco Buschini

Portano un’arma, indossano una divisa, si espongono al rischio. Ma non sono pubblici ufficiali, anche se tanti lo chiedono. Le guardie giurate vivono in una zona grigia del diritto: sono incaricati di pubblico servizio, figure di confine tra la tutela privata e l’interesse collettivo. Difendono beni, persone e valori, ma non possono esercitare poteri di polizia né godere delle stesse tutele di chi rappresenta lo Stato. Il grande Marco Buschini(*), che ci ha già spiegato cosa fare per non farsi fregare la pistola, ci racconta le implicazioni di una qualifica che segna un confine profondo tra potere e responsabilità. Anche – soprattutto – nell’uso delle armi.

Figli di una divisa minore

di Marco Buschini

La distinzione tra pubblico ufficiale e incaricato di PS può sembrare solo formale, ma nella pratica segna un confine profondo tra potere e responsabilità. È la linea sottile che separa chi può agire “in nome della legge” da chi, pur armato e in servizio per la sicurezza di tutti, deve limitarsi a difendere, segnalare e attendere l’intervento delle forze dell’ordine.

Cosa dice la legge

Gli articoli 357 e 358 del Codice Penale tracciano questa differenza con chiarezza.
Il pubblico ufficiale esercita poteri autoritativi o certificativi: rappresenta l’autorità dello Stato, può imporre un ordine, redigere un atto o limitare la libertà personale di un cittadino.
L’incaricato di pubblico servizio, invece, svolge un’attività di pubblica utilità ma senza poteri autoritativi. È qui che rientra la guardia giurata, che opera nell’interesse della collettività ma non rappresenta l’autorità. Quando è in servizio, la guardia giurata assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’articolo 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, limitatamente alle funzioni per cui è autorizzata. In quel momento gode delle tutele previste per la sua categoria: se viene aggredita o oltraggiata durante il servizio, l’autore del gesto risponde penalmente come se avesse colpito un incaricato di pubblico servizio. Ma la guardia giurata non può imporre un ordine, identificare un sospetto o usare la forza salvo nei casi di legittima difesa.

Solo per legittima difesa

Per comprendere quando e come possa essere usata l’arma, occorre richiamare, in linea generale, le cause di giustificazione previste dagli articoli 51, 52, 53 e 54 del Codice Penale. L’articolo 51 riguarda l’adempimento di un dovere o l’esercizio di un diritto; tuttavia i doveri della guardia giurata sono di natura contrattuale e non pubblicistica, quindi la norma non può giustificare l’uso dell’arma. L’articolo 53 disciplina l’uso legittimo delle armi, ma si riferisce esclusivamente ai pubblici ufficiali, come polizia o carabinieri, che agiscono in nome dell’autorità. L’articolo 54 tratta lo stato di necessità, ipotesi applicabile solo in situazioni eccezionali e diverse, mentre l’articolo 52 — la legittima difesa — è l’unico che regola concretamente la possibilità per una guardia giurata di impiegare l’arma da fuoco. La legittima difesa è la cornice entro cui tutto deve muoversi.

Cosa significa legittima difesa

L’articolo 52 stabilisce che non è punibile chi commette un fatto costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Questi tre concetti — necessità, attualità e proporzionalità — sono i cardini che regolano ogni azione armata.

Il primo è la necessità: l’uso dell’arma è ammesso solo se non vi è altra possibilità di salvare sé o altri. Prima di premere il grilletto devono essere impossibili le alternative ragionevoli: arretrare, ripararsi, chiudersi in sicurezza, chiamare i soccorsi o attendere le forze dell’ordine. Se esiste una via di fuga o di protezione efficace, lo sparo non è necessario e diventa illecito.

Il secondo è l’attualità: il pericolo deve essere presente e concreto, non passato né futuro. La difesa deve rispondere a un’aggressione in corso, non a una paura o a una vendetta. Se l’aggressore ha desistito, si è allontanato o non rappresenta più una minaccia immediata, l’attualità viene meno e l’uso dell’arma non è giustificato. È per questo che sparare a chi fugge, anche dopo una minaccia o un furto, non rientra nella legittima difesa: in quel momento il pericolo non è più attuale. Lo sparo diventa un atto punitivo e può configurare reati gravissimi, fino all’omicidio volontario.

Il terzo principio è la proporzionalità, spesso fraintesa. Non significa che alla minaccia con un bastone si debba rispondere con un bastone, o a un coltello con un coltello. La proporzione si misura non sulla somiglianza delle armi, ma sulla gravità del rischio. Bisogna chiedersi: se non fermo questa azione, che cosa può accadere? Se una persona ti affronta con un bastone di legno leggero, la reazione letale non è proporzionata; se invece lo stesso bastone è di acciaio e viene brandito alla testa con forza, allora la situazione cambia: l’azione può portare alla morte o a lesioni gravissime, e la reazione armata può essere proporzionata, se non esistono alternative. Allo stesso modo, un aggressore con un coltello a distanza ravvicinata rappresenta un pericolo mortale; ma chi fugge dopo aver commesso il reato, anche se armato, non costituisce più un’offesa attuale, e sparargli resta vietato.

E chi si sbaglia?

La legge e la giurisprudenza richiedono che la reazione sia necessaria, proporzionata e inevitabile. L’articolo 55 del Codice Penale, sull’eccesso colposo, punisce chi, pur agendo in legittima difesa, supera colposamente questi limiti: sparare per paura o per impulso, colpire chi ha desistito o continuare a sparare dopo la cessazione del pericolo, significa trasformare la difesa in offesa.

L’arma che la guardia giurata porta è sempre di sua proprietà personale. È acquistata, denunciata e custodita dal titolare, e il suo porto è autorizzato dal Prefetto, su proposta del Questore, ai sensi dell’articolo 42 del T.U.L.P.S. Il decreto può comprendere fino a tre armi corte, ma la guardia può portarne una per volta, salvo eccezioni specifiche. La proprietà è individuale, ma l’uso è strettamente regolato: l’arma resta uno strumento di difesa, non di potere.

In definitiva, la guardia giurata può impugnare e usare l’arma solo come extrema ratio, quando la vita o l’incolumità sono in pericolo reale, grave e immediato. Non per bloccare una fuga, non per proteggere un bene materiale, non per reagire a un’offesa. L’arma serve a proteggere, non a punire.

Figli di una divisa minore

È armata, ma con mani legate. Responsabile, ma senza autorità. Le guardie giurate restano così — giuridicamente — figli di una legge minore: professionisti che operano spesso in silenzio, con prudenza e sangue freddo, in situazioni in cui basta un errore per cambiare il corso di una vita. Non hanno la protezione che la legge riserva ai pubblici ufficiali, ma custodiscono un compito ancora più difficile: decidere in un istante dove finisce la paura e dove comincia il dovere.

E forse è proprio qui la morale di tutto: la vera forza di chi porta un’arma non sta nel saperla usare, ma nel sapere quando non usarla.


(*) Marco Buschini ha servito per 25 anni nella Polizia di Stato, ottenendo la medaglia d’oro e avanzamenti per meriti straordinari dopo un grave ferimento. È stato istruttore di élite per reparti speciali italiani (GOS, DIA, AISI, Folgore, Sassari, ecc.) e internazionali (SAS Romania, Gendarmeria Francese, ecc.). Ha formato oltre 350 istruttori di tiro e 400 di Krav Maga. Ha collaborato con oltre 100 comandi di polizia locale e con aziende di primaria importanza. Protagonista di DVD sulla difesa personale pubblicati da Cine Hollywood e distribuiti da Medusa Film, ha partecipato a un documentario per DMAX e realizzato video-lezioni per Donna Moderna. Autore del libro “Il prezzo del dovere”, è un esperto riconosciuto nella formazione di operatori militari e civili in sicurezza e difesa.

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