Emendamenti al DM 269/2010: è legge

01 Giu 2015

di Ilaria Garaffoni

Sono diventati legge gli emendamenti al DM 269/2010, resesi necessari a seguito della procedura d’informazione incardinata dalla Commissione Europea, che accusava la norma italiana di restrizioni al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi per le attività di vigilanza privata e di investigazione privata nell’Unione Europea. Lo scorso 11 maggio è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 107, il Decreto del Ministero dell’Interno n. 56/2015, a modifica del D.M. n. 269/2010, che introduce rilevanti innovazioni rispetto ai criteri di riferimento nel rilascio delle licenze, nonché modifiche nell’operatività delle imprese del settore.

Il decreto è stato adottato a seguito dell’avvio di una procedura d’informazione della Commissione europea in ordine all’esistenza in Italia di restrizioni al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi per le attività di vigilanza ed investigazione privata. Sono state quindi emendate alcune disposizioni del D.M. 269/2010, in particolare quelle relative al metodo di determinazione della cauzione degli istituti di vigilanza privata, nonché all’obbligo di dotarsi di un capitale sociale minimo predeterminato. Gli emendamenti al DM (per i dettagli rimandiamo a questo articolo e a questo commento) riguardano più in generale i servizi di localizzazione satellitare, le centrali operative, il trasporto di denaro e valori, l’investigazione privata e le informazioni commerciali (allegati G ed H). Il D.M. n. 56/2015 è entrato in vigore l’11 maggio 2015, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per quel che concerne gli istituti di investigazione privata, sono state approtate modifiche sia relativamente alla formazione professionale (che adesso è pratimonio solo delle Università, essendo stata eliminata la previsione dei centri di formazione regionali, coerentemente con la più elevata qualificazione professionale del nuovo investigatore privato), sia per quel che concerne l’attività di controllo da parte delle autorità di PS. Si è in sostanza fissato il principio secondo il quale, in generale, la sede dell’istituto deve essere idonea a consentire all’autorità di PS l’attivtà di controllo prevista dall’art.16 del T.U.L.P.S.

Infine, poichè la procedura d’informazione ha riguardato l’investigazione anche relativamente alla necessità di semplificare le procedure autorizzatorie per gli istituti stabiliti in un altro Stato membro, è opportuno segnalare che, a tal fine, è stato modificato (art. 5, comma 1, lett. b), L. 30 ottobre 2014, n. 161), l’art. 134-bis del T.U.L.P.S., prevedendo la possibilità di svolgere attività occasionale o transfrontaliera previa mera notifica all’Autorità nazionale, presentata almeno 10 giorni prima della data di inizio attività.

 

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