Vigilanza Privata: l’Europa chiede di modificare il DM 269/2010

14 Set 2013

di Ilaria Garaffoni

EuropaROMA – Nuova bacchettata dall’Unione Europea per l’impianto normativo della vigilanza privata italiana. Nonostante la recente riforma, il cui primo atto ufficiale è stato il DM 269/2010 (decreto capacità tecnica), la Commissione Europea ha incardinato una procedura di informazione (EU Pilot 3693/12/MARK – 3694/12/MARK) per “restrizioni al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi per le attività di Vigilanza Privata svolte da Imprese stabilite in altri Stati membri”.
Lo scorso 10 settembre le Associazioni italiane di categoria sono quindi state convocate dal Direttore dell’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale presso il Ministero dell’Interno per visionare le possibili modifiche da apportare al Decreto: le Associazioni dovranno far pervenire, entro il 24 Settembre prossimo, le loro osservazioni per dar corso in tempi brevi alla stesura del testo novellato. Questi i punti oggetto di contestazione europea.Tra le modifiche più rilevanti si segnalano:

Art. 3, “Requisiti e qualità dei servizi“: al comma 2, lettera e), le parole “Sono esclusi dall’applicazione delle definizioni del presente Decreto i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli che prevedano l’esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso“ sono sostitute dalle seguenti “Per i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano l’esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso, svolti in via esclusiva, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento all’Ambito 1“.

Art. 8, “Disposizioni transitorie e finali“: al comma 2, sono state eliminate le parole “i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli investigatori privati e degli informatori commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nonché per“.

E’ stato inoltre aggiunto il comma 2 bis, “Per i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli investigatori privati e degli informatori commerciali autorizzati alla data dell’entrata in vigore del presente Decreto, la fase transitoria è fissata in quarantotto mesi“.
Al comma 4, dopo le parole “Pubblica Sicurezza“ sono aggiunte le seguenti “rilasciate in nome e per conto della medesima persona giuridica“.

ALLEGATO A – Requisiti minimi di qualità degli Istituti di Vigilanza Privata

Comma 4: al punto 4.1.1 dopo la parola “TULPS“ sono  aggiunte le seguenti “ed un centro di comunicazioni/centrale operativa avente le caratteristiche di cui al successivo punto 4.1.2“.
Comma 6: il punto 6.1 è stato così sostituito “aver prestato la cauzione di cui all’art. 137 TULPS, per gli importi previsti dall’ Allegato F bis del presente Regolamento“.
Al punto 6.3 sono state eliminate le parole “ad integrazione di quanto previsto al punto 6.1“;

ALLEGATO B – Requisiti professionali minimi del Titolare della Licenza
Comma 1: il terzo alinea è stato così sostituito “ovvero aver superato corsi di perfezionamento in materia di sicurezza privata, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che preve4dano stage operativi presso Istituti di Vigilanza Privata“.

Al quarto alinea sono state eliminate le parole “per gli Istituti che operano con livello dimensionale 4 ed ambiti territoriali 4 e 5“.

ALLEGATO D – Requisiti operativi minimi degli Istituti di Vigilanza Privata

Sezione 1: al Comma 1.e , dopo la lettera m), è aggiunto il seguente periodo “Restano ferme le disposizioni in materia di formazione delle Guardie Giurate previste da regolamenti e leggi speciali“.
Sezione 2: al Comma 2.b, dopo l’ultimo capoverso, è aggiunto il seguente “Le disposizioni sopra indicate in materia di armi, non si applicano ai servizi disciplinati dal Decreto Interministeriale 28 Dicembre 2012, n. 266″ (Normativa anti pirateria).
Sezione 3: al Comma 3.1.3, alla voce “Trasporto valori per somme da 3.000.000,00 e fino a 8.000.000,00“,dopo le parole “per i trasporti relativi alla Banca d’Italia e“ sono aggiunte le seguenti “per i trasporti“.
Sezione 3: al Comma 3.m, alla voce “Scorta valori“, alla lettera a), la cifra “Euro 500.000,00“ è sostituita dalla cifra “Euro 1.500.000,00“; alla lettera b), la cifra “Euro 1.500.000,00“ è sostituta dalla cifra “Euro 3.000.000,00“; alla lettera c), la cifra “Euro 1.500.000,00“ è sostituita dalla cifra “Euro 3.000.000,00″.
Sezione 3: al Comma 3.m , alla voce “Scorta Valori“, la lettera c) è stata così sostituita: “per la scorta a valori superiori ad Euro 1.500.000,00, fermo restando le modalità previste dalla lettera b), il Questore può imporre  misure di protezione aggiuntive, in relazione alla specifica situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica ed al valore del bene scortato“.
Sezione 3: dopo il comma 3.o è stato aggiunto il comma 3.p “Trasporti di valori diversi dal contante“ – I trasporti di beni di rilevante valore economico, diversi dal denaro contante, si effettuano con le modalità indicate nei commi 3.l.3 e 3.l.4 del presente Allegato, con i massimali ivi indicati aumentati del doppio. I trasporti di valori per massimali superiori ad euro 16.000.000,00, fino al massimale previsto dall’Assicurazione obbligatoria, dovranno essere autorizzati dal Questore che approva il Regolamento, d’intesa con i Questori delle Province interessate, il quale può imporre misure di protezione, in relazione alla specifica situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica, al valore del bene trasportato nonché all’utilizzo di tecnologie di difesa passiva specifiche per il tipo di trasporto“.

ALLEGATO F BIS – TABELLA DELLE CAUZIONI
L’Allegato F è stato integralmente sostituito dall’Allegato F bis, con la previsione dell’abolizione dell’obbligo del capitale sociale e con una diversa quantificazione della cauzione, prescrivendo  una integrazione per tutte le tipologie di servizio una integrazione, oltre i 100 dipendenti (GPG), pari ad Euro 50.000,00 ogni 100 dipendenti.

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