I servizi di vigilanza con committenti UE, extraUE e nazionali sono imponibili Iva?

18 Feb 2010

di Redazione

iva

Domanda
Una società di vigilanza privata effettua una parte dei servizi di vigilanza all’interno di un’area portuale, in base ad un’autorizzazione dell’ente preposto alla suddetta area, a favore sia di soggetti esteri comunitari ed extra-comunitari, sia a favore di soggetti nazionali. Questa società ha fatturato tali servizi, fino al 31/12/2009, a tutti i committenti come “non imponibili iva” ex art. 9, c.1, p. 6, dpr 633/72. E’ corretto tale trattamento iva?

Risposta di Stefano Garelli e Sergio Numis
Le prestazioni di servizi di carattere generico, poste in essere tra operatori economici, a partire dal 1° gennaio 2010, sono disciplinate dalla regola generale di cui all’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, come successivamente modificata dalla direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 e dalla direttiva 2008/117/CE del 16 dicembre 2008 (“Paese del committente soggetto passivo stabilito”).
Nella legislazione italiana di recepimento, tale regola generale è contenuto nell’articolo 7 – ter, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972 (introdotto nel nostro ordinamento dal decreto legislativo adottato dal Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2010, al momento non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

Nel caso di committenti soggetti passivi stabiliti in altro Paese UE, la procedura da adottare è la seguente:
1) emissione fattura per operazione non soggetta, articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972 (nell’attesa dell’entrata in vigore del decreto è opportuno fare riferimento all’articolo 44 della direttiva sopra citata); la fattura, se di importo superiore a 77,47 euro deve essere assoggettata all’imposta di bollo;
2) annotazione della fattura sul registro fatture emesse;
3) presentazione (alla scadenza prevista) del modello Intra servizi.

Nel caso di committenti soggetti passivi stabiliti in Paesi extra UE, la procedura da adottare è la seguente:
1) emissione fattura per operazione fuori campo Iva, articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972 (nell’attesa dell’entrata in vigore del decreto è opportuno fare riferimento all’articolo 44 della direttiva sopra citata); la fattura, se di importo superiore a 77,47 euro deve essere assoggettata all’imposta di bollo;
2) annotazione della fattura sul registro fatture emesse.

Per quanto concerne le prestazioni di vigilanza poste in essere nei confronti di committenti nazionali, occorre verificare se le medesime possano rientrare nell’ambito della previsione di cui all’articolo 9, primo comma, del Dpr n. 633/1972, il quale afferma che: “Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali: (…) 6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;…”.
Sul punto la Risoluzione n. 406963 dell’8 settembre 1984, afferma che: “Oggetto: Iva. Presupposti oggettivi. Prestazioni di vigilanza rese da privati a società di navigazione. Imponibilità. Sintesi: Poichè il servizio di vigilanza è diretto alla conservazione degli impianti, dei mezzi di trasporto, ne deriva che esso servizio non rientra nella previsione normativa di cui all’art. 9, primo comma, n. 6), del DPR n. 633/1972. Testo: La Società… ha chiesto di conoscere se le prestazioni di vigilanza, rese da istituti privati alle Società di navigazione nell’ambito portuale, al fine di garantire la sicurezza di navigazione delle navi passeggere, possano considerarsi prestazioni non imponibili all’I.V.A., ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 6), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, trattandosi di servizi connessi al movimento delle navi di trasporto. Al riguardo la scrivente, condividendo il parere espresso dall’Ispettorato Compartimentale di ….., ritiene che il servizio di vigilanza è diretto alla conservazione degli impianti, dei mezzi di trasporto e delle merci e, solo indirettamente, attiene al movimento delle merci, per cui detto servizio non rientra nella previsione legislativa del già richiamato art. 9, primo comma, n. 6). Ne consegue che per l’espletamento delle cennate prestazioni di servizi, l’imposta si rende regolarmente dovuta.”.
Tale Risoluzione appare ancora valida, nonostante l’evoluzione subìta dalla normativa di riferimento. Alla luce di quanto sopra, nei rapporti con committenti nazionali, l’operazione deve essere assoggettata all’Iva.

Fonte: www.ipsoa.it

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