C’è chi brinda e chi batte i denti. Parliamo della sentenza del Tribunale di Milano del 4 dicembre in materia di appalti, che ha ordinato a due aziende di dire addio ai CCNL sottoscritti con sindacati non maggiormente rappresentativi e di applicare il CCNL “leader” del settore sicurezza e vigilanza privata. Non solo: il giudice ha condannato le imprese per condotta antisindacale, perché il contratto applicato conteneva “trattamenti peggiorativi”.
Una decisione che tocca i sacri totem della libertà d’impresa e della libertà contrattuale: principi che hanno sinora permesso alle parti di scegliersi il contratto collettivo volta a volta più favorevole (di norma all’impresa).
Per i giudici di Milano, invece, il sindacato più rappresentativo è il guardiano del faro: deve vigilare sulle regole del mercato del lavoro e far sì che nessuno giochi al ribasso. Non a caso, FILCAMS CGIL – che ha presentato il ricorso – applaude la sentenza come uno stop ai “CCNL pirata” e un aiuto per i lavoratori che non possono esporsi in prima persona. Tanto alle vertenze ci pensano i firmatari del contratto “paradigma”.
Dall’altra parte della barricata, UGL Sicurezza Civile, AISS, FederTerziario e Piuservizi parlano invece di sentenza viziata da criticità metodologiche, violazione dell’art. 39 della Costituzione e un effetto “erga omnes” affidato ad un contratto che le aziende non hanno mai sottoscritto. Senza contare – sostengono – che il confronto tra i CCNL esaminati non sarebbe omogeneo e che la questione della bilateralità sia stata trattata fin troppo alla leggera. Tradotto: non è così evidente, né pacifico, che il contratto applicato dalle imprese fosse realmente peggiorativo per i lavoratori rispetto a quello “leader”.
La sentenza riapre un dibattito storico fatto di giurisprudenza, dottrina e concorrenza sindacale.
Aspettiamo di vedere come finirà. Con i pop corn.

















