Una circolare del ministero dell’interno chiarisce che, con la proroga dello stato d’emergenza fissata al 30 Aprile 2021, le licenze di porto d’armi in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2021 sono prorogate fino al 29 luglio 2021, ossia 90 giorni dopo la cessazione dell’emergenza.
La legge 27 11 2020 n. 159, che converte in legge il DL 7 10 2020 n. 125, fissa infatti in 90 giorni dalla fine dello stato d’emergenza il termine della proroga degli atti amministrativi in scadenza. Se ne desume la regola che, ad ogni differimento del termine, i provvedimenti amministrativi in scadenza saranno automaticamente prorogati per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato d’emergenza.
Tutti i titoli di polizia scaduti tra il 1 agosto e il 4 dicembre 2020 e non rinnovati conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021. Quindi dal 29 luglio sarà obbligatorio il rinnovo.
I libretti di porto d’armi e i libretti personali delle guardie giurate sui quali è rilasciata a licenza di porto d’armi saranno invece validi come documenti di riconoscimento fino al 30 aprile 2021. Quindi al 30 aprile a qualcuno potrebbe scadere il libretto, ma restare valida la licenza fino al 29 luglio.
Clicca qui per scaricare la Circolare del Min. Int per il porto d’armi 2020/21