Decreto semplificazioni e vigilanza privata: la licenza diventa triennale

12 Feb 2012

di Ilaria Garaffoni

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ROMA – Il Decreto semplificazioni, pubblicato in GU il 9 febbraio dopo una marea di emendamenti, incide anche sul comparto vigilanza privata e investigazioni private. All’art. 13, infatti, il DL apporta alcune modifiche al TULPS che potrebbero avere ripercussioni significative nell’operatività degli Istituti di Vigilanza e delle Agenzie di investigazione (clicca sotto per scaricare il decreto semplificazioni).
Vediamo, in sintesi, le novelle che potranno impattare sul settore sicurezza sussidiaria.

Clicca qui per scaricare DL 5/2012 (Decreto semplificazioni)

1) all’articolo 13, 1° comma del TULPS, le parole: “un anno, computato” sono sostituite da: “tre anni, computati”.

Il che significa che le autorizzazioni di polizia – inclusa la titolarità della licenza ex art 134 TULPS – passano da uno a tre anni di validità. Si tratta di un intervento di portata notevole.
Pensiamo solo alle autorizzazioni già in essere: andranno portate alla naturale scadenza per poi essere rinnovate per tre anni, oppure si dovranno intendere già valide per tre anni? E se questo dovesse impattare sulla capacità tecnica del titolare di licenza? E come la mettiamo con l’obbligo dell’aggiornamento professionale annuale e con le certificazioni obbligatorie?

2) All’articolo 42, 3° comma (in realtà è il 1 comma), è aggiunto il periodo: “La licenza ha validità annuale”.
L’articolo 42 modificato si leggerà quindi in questo modo: “Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d’armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza ha validità annuale”.

La validità annuale si riferisce solo alla licenza rilasciata dal Questore per porto d’armi lunghe da fuoco
Questo comma è stato espressamente inserito perchè il porto d’armi rientra le autorizzazioni di polizia, quindi, senza una norma specifica, sarebbe ricaduto nella nuova regola sul rinnovo triennale.
Restano invece invariati il rinnovo biennale del decreto e del porto di pistola per le guardie giurate, perché previsto da un’apposita norma.

3) All’art. 115, comma 6°: in materia di recupero crediti, si applica ora il comma 4 dell’art. 115, che prevede che la licenza valga esclusivamente per i locali in essa indicati.

Considerata la confusione che si è generata (soprattutto sulla paventata validità annuale del decreto di guardia giurata e del porto d’armi per le gpg), il ministero dell’Interno ha emanato una circolare: clicca qui per leggerla e scaricare il commento.

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