ROMA – L’agenzia delle Entrate, su iniziativa dell’ASSIV, ha rilasciato un parere in merito alla possibile applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% nella vigilanza privata relativamente a:
– prestazioni di lavoro svolte nella giornata di riposo settimanale;
– prestazioni di lavoro in orario notturno e relativa indennità;
– prestazioni di lavoro straordinario e relativa maggiorazione per esigenze di servizio;
– permessi non fruiti banca delle ore; permessi non fruiti annuali;
– prestazioni di lavoro svolte nei giorni di festività.
Clicca qui per scaricare Parere Agenzia delle Entrate su detassazione lavoro notturno 2/08/2011
Dall’esame del testo si deduce che l’applicazione dell’imposta sostitutiva a somme erogate per turni notturni e maggiorazioni non avviene in automatico: si deve infatti tener conto dell’eventuale correlazione con incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
L’esistenza di questa “correlazione” è rimessa all’apprezzamento del datore del lavoro, pur negli ampi termini specificati nei documenti di prassi richiamati.
In sostanza, se il datore di lavoro non ritiene che tali indennità abbiano degli effetti positivi sui risultati aziendali, la detassazione non può essere fruita.