Vigilanza privata, centrali operative e privacy: occhio alle multe

15 Giu 2015

di Ilaria Garaffoni

logo-garante-privacyQuante volte gli istituti di vigilanza privata vengono nominati “titolari del trattamento dei dati” dai clienti ai quali si collega la loro centrale operativa? Quante volte i contratti di servizio stipulati con i clienti prevedono una sezione dedicata agli adempimenti Privacy? Se sì, quante volte tale sezione è aggiornata ad una normativa complessa ed in costante evoluzione come quella sulla riservatezza? La risposta è quasi retorica. Ma le multe possono essere salate.

E’ quindi bene rammentare che, quando si collegano i sistemi di videosorveglianza dei clienti alle centrali operative dell’Istituto (considerati “sistemi integrati di videosorveglianza” dal Provvedimento generale sulla videosorveglianza e quindi richiedenti misure minime di sicurezza), occorre conservare i log delle operazioni degli incaricati del trattamento e garantire la separazione logica nella conservazione delle immagini. Gli istituti devono poi farsi nominare responsabili del trattamento da tutti i clienti collegati alla centrale, anche quando le guardie giurate operino presso le centrali dei clienti stessi e siano state designate al trattamento. E ancora: se le guardie giurate operano presso i clienti e, durante il monitoraggio, riprendono anche loro stesse, l’istituto di vigilanza – in qualità di datore di lavoro – dovrà essere appositamente autorizzato al controllo a distanza dei suoi lavoratori dalla Direzione Territoriale del Lavoro o dovrà accordarsi previamente con le rappresentanze dei lavoratori.

Bel pasticcio eh? Meglio prenotare rapidamente una consulenza perché si prevedono controlli a raffica e le sanzioni possono anche essere pesanti.

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