Gli addetti alla sicurezza dei locali: figure spesso non tutelate, il cui inquadramento deve essere oggetto di maggiore attenzione. Forte di queste considerazioni, l’ENBISIT (Ente Nazionale Bilaterale Sicurezza Investigazioni e Tutela) ha presentato il nuovo C.C.N.L. della Sicurezza non armata e delle investigazioni, siglato da AISS (Associazione Italiana per la Sicurezza Sussidiaria) e Federterziario assieme ad UGL Sicurezza Civile. Il rinnovo del contratto punta a far diventare questa attività una vera e propria professione – inquadrata, riconosciuta e regolamentata e che riguarda numerose figure: addetti al controllo attività di spettacolo e intrattenimento (ex buttafuori), controllo accessi in attività commerciali e fieristiche, servizi di accoglienza, guardiania, monitoraggio aree, stewarding, etc. Diecimila soggetti stanno già applicando questo contratto, ma resta un sommerso di almeno 200mila persone che lavorano senza contratto o con contratti inappropriati, e soprattutto senza quelle garanzie necessarie a garantire dignità e alla sicurezza del lavoratore (Inail, Inps). Parliamo di una professione che prevede, molto spesso, dei rischi personali quotidiani.
Quali, dunque, le caratteristiche di questo contratto? In primo luogo, che è stato concepito appositamente per le agenzie di investigazione e sicurezza (servizi di controllo, portierato, reception, controllo accessi, stewarding), realtà che prima non godevano di ua vera protezione. Una delle peculiarità di questo contratto è poi la flessibilità, confortata anche dal contratto a chiamata, con deroga alla fascia di età, alla luce del fatto che il settore è caratterizzato da orari imprevedibili e da fattori particolarmente variabili.
Queste le principali modifiche rispetto alla versione precedente:
• il limite delle 400 giornate effettive di lavoro massime calcolate nel triennio imposto nei contratti di lavoro intermittenti è stato derogato;
• il divieto di assunzione di personale a tempo determinato imposto per la percentuale superiore al 20 % del totale dell’organico è stato derogato;
• è stato definito che il tempo parziale viene retribuito al pari del tempo pieno indipendentemente dalle ore lavorate, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali previste dal tempo pieno;
• sono stati sensibilmente diminuiti tutti gli oneri a carico dell’azienda in caso di malattia, infortunio e altre situazioni simili regolate dal CCNL;
• è stato eliminato il premio produzione, generalmente definito “quattordicesima mensilità”.