Gentile Direttore,
anzitutto la ringrazio per il prezioso servizio di informazione che offre tramite il sito.
Le chiedo gentilmente di volermi dare alcune spiegazioni in merito alla capacità tecnica.
Sicuramente il DM Maroni sta portando, ma soprattutto porterà, delle rivoluzioni anche sostanziali nel nostro settore. Personalmente, in Istituto mi occupo della gestione amministrativa, commerciale e non solo. Rispetto ad altri, posso dirmi un neofita della vigilanza privata (sono stato assunto nel 2010 con il livello quadro e con la mansione di direttore generale). Posso, con riferimento al DM maroni, avere la capacità tecnica? La ringrazio per la sua gentile disponibilità e collaborazione.
Gentile lettore,
innanzitutto grazie dei complimenti, fanno sempre molto piacere!
Il nostro esperto Giordano Lacasella risponde: “come recita l’allegato B del Decreto Maroni, devono possedere i requisiti di cui al DM capacità tecnica le figure apicali, ossia: il titolare di Licenza, l’institore e il direttore tecnico dell’Istituto di Vigilanza. Con queste tre figure il Decreto Maroni individua coloro che si occupano della parte tecnica-operativa dell’Istituto, cioè coloro che organizzano i servizi e dirigono le guardie giurate e non il personale che si interessa del servizio amministrativo e commerciale.
Sarebbe da chiarire a quali mansioni si riferisce il lettore con la dicitura ‘mi occupo della gestione amministrativa, commerciale e non solo‘. Se con questo ‘non solo‘ intende dire che sovrintende anche all’organizzazione dei servizi e alla gestione delle GPG, i requisiti del DM capacità tecnica sono richiesti, altrimenti non servono. Per informazioni più specifiche, ricordo che sono disponibili le associazioni di categoria (ad esempio per gli Istituti che appartengono al circuito Federsicurezza ma non solo, sono attivi dei servizi di consulenza ad hoc sull’adeguamento al Decreto 269/2010)”.
A presto, Ilaria Garaffoni