Vigilanza privata e portierati: sottili distinguo

21 Giu 2011

di Ilaria Garaffoni

Gentile Direttore
sono titolare di una ditta di portierato e guardiania e sono stato diffidato perchè nel mio sito pubblicizzo attività che, secondo la Questura, eludono l’art.134 del TULPS. In realtà esiste una sezione “partner” con l’indicazione dei servizi di vigilanza armata e investigazione (che vengono svolti da personale impiegato dai miei partner) e una sezione “servizi” con elencate le attività svolte dai miei addetti. Posso usare la dizione “vigilanza non armata”, visto che si dibatte da tempo sulla cosiddetta zona grigia?

Caro amico,
risponde il nostro super esperto Piero Provenzano (Federpol): le notizie non sono ottime, ma con poco si può superare l’empasse.

“Sono spiacente ma il pensiero della Questura è a mio avviso condivisibile: molte tra le attività elencate nel sito alla voce “Servizi” sono infatti di competenza della Vigilanza privata munita di licenza ex art. 134 del TULPS. Non mi soffermo nell’elencazione dei singoli servizi anche per rispettare l’anonimato del lettore, ma evidenzio dei principi di carattere generale che aiutano a comprendere i confini della vigilanza rispetto ad altre forme di servizi:
– la vigilanza non è necessariamente armata (non esiste la parola “armata” nel TULPS);
– la GPG viene munita di porto di pistola per difesa personale, in quanto l’attività che svolge la espone a rischi per la propria incolumità, ma non è l’arma che caratterizza tale funzione (le guardie giurate che prestano servizio in centrale operativa sono prive di porto di pistola, pur svolgendo attività di vigilanza ed in presenza dell’apposto decreto abilitativo);
– il portierato/guardiania non può sostituirsi alla funzione di vigilanza, ma deve espletarsi in una serie di attività (es. controllo accessi, controllo documenti dei mezzi, ecc.), che possono essere finalizzati alla custodia – che è concetto diverso dalla vigilanza;
– nel sito vengono elencate delle attività (es. impianti fotovoltaici) che rientrano tra gli obiettivi sensibili di esclusiva pertinenza della vigilanza ex art. 256bis lettera e) del Regolamento TULPS;
– il pattugliamento di spiagge per prevenzione furti è indubbiamente vigilanza;
– idem per l’attività di steward negli eventi sportivi (che spetta alla vigilanza ovvero agli interinali)

Ritengo quindi sia effettivamente opportuno rivedere quanto viene pubblicizzato sul sito, magari distinguendo meglio quello che svolgerà l’agenzia di servizi da quello che verrà svolto dagli istituti di vigilanza partner. Va precisato, comunque, che il solo pubblicizzare sul sito un’attività senza l’apposita licenza art. 134 non configura in sé il reato previsto dall’art. 140 del TULPS (attività abusiva), che, essendo una contravvenzione, non prevede il tentativo di cui all’art. 56 c.p.

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