Buonasera,
scrivo per un consiglio di carattere giuridico, perchè nell’attuale marasma normativo non sono riuscito a venirne a capo. Una società che svolge servizi di portierato e di guardiania non armata (controllo accessi, controllo delle aree condominiali), è obbligata a chiedere l’autorizzazione al prefetto?
Se la risposta è sì, la società è di conseguenza obbligata ad assumere Guardie Giurate?
Essenzialmente ci occupiamo di:
– servizi di guardiania/controllo accessi (di persone ed auto) presso un cantiere navale privato (prevalentemente di notte) e presso un’altra struttura di tipo marittimo;
– il nostro personale è dotato di divisa ma solo per ragioni d’immagine;
– nei turni estivi (che, a volte, richiedono due unità operative su una stessa struttura), i dipendenti si avvalgono di telefoni cellulari o di ricetrasmettitori per comunicare tra loro;
– nessuno dei dipendenti usa armi e nessuno è guardia giurata;
– non svolgiamo attività di scorta di valori, né servizi di investigazione privata e né di bodyguard.
Vi ringrazio per l’attenzione, J.
—-
Gentile Lettrice
per svolgere servizi di portierato non occorre la licenza ex art. 134 TULPS.
Il concetto di “guardiania non armata”, invece, non è normato – quanto meno non in questi termini.
Se con questa espressione si riferisce ai servizi di vigilanza non armata, questi ultimi si devono ritenere assorbiti nel più ampio concetto di servizi di “vigilanza privata“, quindi le relative attività saranno soggette al previo rilascio di licenza prefettizia ex art. 134 TULPS.
Oggi la normativa, ed ancor di più la giurisprudenza, ha tracciato le linee guida che individuano gli ambiti operativi dei tre segmenti della sicurezza sussidiaria: vigilanza, investigazioni, portierato.
Ciò che determina la competenza è la finalità del servizio. Ossia:
– se il solo scopo del servizio è impedire che un determinato bene, sia mobile che immobile, venga sottratto o danneggiato, non vi è dubbio che siamo nell’ambito di una attività di vigilanza, riconducibile agli Istituti preposti muniti di licenza ex art. 134 TULPS, con servizio da svolgersi nelle modalità che i predisposti regolamenti determinano (uso di GPG, obbligo della divisa, ecc.);
– se lo scopo del servizio è una mera raccolta di informazioni, finalizzata ad individuare le cause che potrebbero determinare nocumento al patrimonio (vedi antitaccheggio), o indagini finalizzate ad individuare gli autori di un furto, ma senza un contestuale intervento di impedimento dell’azione criminosa, l’attività è riconducibile alle agenzie di investigazione privata, munite di licenza ex art. 134 TULPS;
– se invece un committente intende delegare a soggetti esterni le attività di custodia e controllo del proprio patrimonio, ad esclusione della mera vigilanza (quindi ad esempio: il controllo accessi, il corretto funzionamento di strutture, la spunta durante il carico e scarico di merci, ecc. ecc.), allora il servizio potrà essere svolto da qualsiasi società di servizi, non necessitando di specifiche autorizzazioni.
In riferimento ai servizi che avete elencato, se il servizio è finalizzato al controllo accessi (di persone e auto), non necessita della licenza di vigilanza, prescindendo dall’indossare un abito identificativo e dall’utilizzo di apparati radio.
Se tale attività però viene svolta in orari notturni o di chiusura del cantiere, questa attività potrà essere svolta solo a mezzo di guardei giurate, in quanto è evidente che la finalità è solo quella di vigilanza sui beni, così come previsto dall’Allegato “D” al punto 3.b.1 del DM 269 del 01.12.2010.
Piero Provenzano, Presidente Centro Studi Normativi Federpol