Stay hungry, stay secure. Saranno le endorfine liberate dalle tonnellate di Nutella in circolo, ma in Ferrero la security è più dolce. Senza dubbio 2500 euro di premio a dipendente contribuiscono al buonumore generale; al resto ci pensa l’orgoglio di lavorare su prodotti iconici che hanno portato l’Italia sulle vette dolciarie e imprenditoriali del mondo.
Un orgoglio che resiste al tempo, visto che ad accompagnare nel giro aziendale ci sono gli ex dipendenti (e fiumi di assaggi da far impallidire la bilancia). In questo quadretto endorfinico torniamo alla sicurezza, protagonista di un evento, co-organizzato da San Giorgio Formazione e dal team security di Ferrero, che ha raccolto ad Alba il gotha della corporate security italiana – agroalimentare e non solo. Noi c’eravamo e abbiamo portato a casa cinque lezioni.
Lezione #1 – La legge 75/2026 è una norma imperfetta ed essenzialmente sanzionatoria: apre a nuovi reati senza dare però strumenti completamente efficaci per perseguirli. Ma qualcosa è sempre meglio di niente e prima c’era poco più che niente per tutelare la filiera dalle materie prime fino al piatto in tavola, quindi va presa come un felice punto di partenza. Le nuove fattispecie – frode alimentare, commercio con segni mendaci e agropirateria come aggravante – hanno infatti allargato la punibilità in orizzontale, dalla produzione alla distribuzione. Non si è fatto pienamente lo stesso in verticale, ma nessuno è perfetto.
Lezione #2 – La riforma incide anche sul decreto 231: nei reati presupposto entra l’aggravante all’art. 517-octies CP per condotte (eccetto associazione per delinquere e mafiosa) attraverso più operazioni e con mezzi e attività continuative organizzate. Non entrano invece la frode alimentare e il commercio di alimenti con segni mendaci. Per le imprese diventa quindi ancora più importante verificare la mappatura dei rischi di filiera e l’adeguatezza dei modelli organizzativi. Resta che la 231 in 25 anni non è stata quasi mai contestata dalla magistratura (in particolare alle PMI – e lì forse è stato un bene per la nostra dorsale d’impresa). La svolta sarà dunque esigere dai partner commerciali l’implementazione dei modelli. Prevedere poi incentivi fiscali per le PMI che investono in security integrata e modelli 231 potrebbe ampliare la platea.
Lezione #3 – Tra social e shitstorm quotidiani, la reputation è parte integrante della security: proteggere un’azienda significa anche difenderla da fake news e disinformazione a scopo commerciale. L’affaire Nutella – rimasta salda nelle sue storiche ricette – dimostra che una solida reputazione e argomentazioni trasparenti reggono anche le peggiori contestazioni all’olio di palma. Del resto, la reputazione è l’asset che tutte le altre forme di sicurezza proteggono: la sicurezza alimentare tutela la reputazione di qualità; la cybersecurity tutela la reputazione di affidabilità; la sostenibilità ESG tutela la reputazione di responsabilità e la sicurezza sul lavoro tutela la reputazione etica.
Lezione #4 – Il Comando per la Tutela Agroalimentare si aspetta di trovare, almeno nelle realtà più strutturate, una funzione di security proattiva nell’agevolare le procedure di ispezione: documentazione e manualistica pronte, interlocuzioni corrette, facilitazione dell’analisi tecnica. Una corporate security come punto di raccordo tra autorità e azienda.
Lezione #5 – La security è tanto invisibile quanto essenziale: senza processi solidi la filiera agroalimentare non regge sul piano della sicurezza. Portare gli operatori in azienda e far percepire la security nelle sue manifestazioni pratiche rende l’asset più comprensibile.
E più dolce, almeno in casa Rocher 😉
Limiti della legge 75/26
- No arresto, fermo in flagranza, misure cautelari restrittive.
- Occorre provare il doppio dolo specifico: inganno del compratore e profitto economico.
- La frode alimentare non rientra nel D.Lgs. 231/2001 (no responsabilità amministrativa per l’ente), entra solo l’agropirateria.
- Il giudice deve interpretare cosa significa “difformità sostanziale” (e ci sarà da discutere parecchio nei tribunali) e può dichiarare non punibile la frode di lieve entità
- La prescrizione breve (7 anni) rischia di estinguere il reato prima della conclusione del processo.
Sono intervenuti:
Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte
Alberto Gatto, Sindaco di Alba
Paolo Furlan, Direttore San Giorgio Formazione
Raffaello Ciliento Comandante del Reparto Tutela Agroalimentare di Torino
Giuseppe De Nozza Sostituto Procuratore della Repubblica di Brindisi
Maurangelo Rana Avvocato tributarista, esperto D.Lgs. 231/2001
Nicola Ricchiuti, Responsabile Security Ferrero Italia
Giampaolo Canu, Security Manager Ferrero Italia















