DDL Lollobrigida: le nostre guardie giurate finalmente all’estero?

11 Apr 2019

di Ilaria Garaffoni

Molto interessante l’articolo 1 del DDL a firma Lollobrigida, Deidda e Ferro intitolato “Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all’estero”, presentato alla Camera ad Ottobre 2018 ed ora assegnato alla commissione Affari costituzionali: “I servizi di vigilanza privata (omissis) possono essere svolti con l’impiego di guardie giurate destinate alla protezione delle merci e dei valori delle imprese pubbliche e private operanti in territorio estero ogni qualvolta ne sia ravvisata la necessità in relazione ai livelli di rischio dell’area in cui tali imprese operano”.

Un bel passo in avanti rispetto all’attuale impossibilità di utilizzare operatori italiani per presidiare asset su suolo straniero. Attualmente il mercato è in mano a grandi società di sicurezza private – le Private military security companies (PMSCs) – americane, britanniche, francesi, israeliane, russe e sudafricane.

Di contro, si legge nell’introduzione al DDL, “non vi sono società italiane che operano in questo delicato e importante settore. Pertanto, considerando che il 60 per cento delle attività lavorative delle imprese italiane si svolge in tutto o in parte fuori dal territorio nazionale, la maggior parte delle imprese che operano all’estero è costretta a ricorrere a compagnie di Paesi stranieri, la cui legislazione nazionale prevede la figura professionale del security contractor quando si trovano in contesti ad alto rischio.

Si tratta di un settore in continua e crescente espansione: nel corso dell’ultimo decennio il mercato globale della sicurezza all’estero ha registrato, infatti, un incremento annuo costante e si stima un volume di affari in tutto il mondo pari a circa 250 miliardi di dollari.

Allo stato attuale è assente una normativa specifica sulla materia, con l’unica parziale eccezione, recentemente prevista dalla legislazione italiana, data dal servizio di antipirateria marittima, svolto da istituti di vigilanza autorizzati, regolato dall’articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

Per quanto esposto, si ritengono maturi i tempi affinché sia permesso agli stessi istituti di vigilanza di fare un ulteriore passo in avanti consentendo alle imprese pubbliche e private italiane che operano in settori strategici in aree estere, dove la sicurezza non può essere garantita con lo strumento militare – in analogia a quanto già previsto nel campo della lotta alla pirateria marittima – di provvedere alla propria sicurezza con risorse nazionali.

Tale possibilità offrirebbe un vantaggio competitivo al «sistema Italia», rispondendo a molteplici e diverse esigenze. Innanzitutto, da un punto di vista prettamente economico, incoraggiare lo sviluppo di un mercato della sicurezza privata porterebbe nuove risorse all’erario grazie alla limitazione dell’uscita dallo Stato di ingenti risorse economiche utilizzate dalle nostre imprese di punta per pagare la sicurezza privata all’estero. In secondo luogo, uno sviluppo in tal senso permetterebbe l’impiego di quel personale che, già formato, troverebbe quale naturale sbocco professionale l’impiego in attività di sicurezza privata ad alta qualificazione.

Si precisa, a tale proposito, che a seguito della trasformazione delle Forze armate con l’adozione del modello professionale (legge n. 331 del 2000), oggi l’offerta del mercato della sicurezza privata vanta la presenza di ex militari la cui qualificazione è riconosciuta ai massimi livelli mondiali. L’impiego di personale italiano costituirebbe, inoltre, una maggiore garanzia di controllo dei flussi informativi ai fini della protezione delle politiche e degli asset aziendali rispetto all’impiego di personale straniero”.

Il DDL prevede stringenti requisiti per questa possibile nuova tipologia di guardia. Nel suggerirvi la lettura integrale del DDL, vi chiediamo che ne pensate.

Fate sentire la vostra voce obliqua!

 

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