Non piacerà all’utenza, ma è così: la vigilanza privata non può garantire che la clientela non subisca mai un furto in senso totale e assoluto. Il contratto di servizio ispettivo di videosorveglianza e vigilanza notturna obbliga sì l’istituto a mettere in campo le tutele concordate perché il sito possa essere messo in sicurezza, ma il rischio zero non è raggiungibile. Né quindi contrattualizzabile, né dunque risarcibile in caso di furto.
Lo ha detto la Cassazione con ordinanza n. 4163 del 15 febbraio 2024. Un benzinaio aveva sottoscritto un contratto per servizio ispettivo di videosorveglianza ma in una notte aveva perso l’intero incasso senza che il segnale di allarme si fosse attivato. Dopo poco tempo, un secondo furto: lì l’allarme era scattato ma la guardia giurata inviata sul campo non aveva rilevato anomalie. Probabilmente si era consumato immediatamente dopo.
Al netto della palese sfortuna di questo benzinaio, il servizio di vigilanza notturna non è – come si dice in legalese stretto – un’obbligazione di risultato, ossia non può garantire il risultato. Dura lex, sed lex.