Non più di un anno fa il Garante Privacy suonava il campanello d’allarme sui rischio degli strumenti di geolocalizzazione per la privacy dei lavopratori. Lo scorso aprile è stato però reso un primo parere favorevole con riferimento ad un sistema di geolocalizzazione satellitare dei veicoli della polizia municipale. Per gli operatori della vigilanza privata, la risposta è arrivata il 29 maggio 2018: semaforo verde alla geolocalizzazione con smartphone e tablet, tesa a garantire la sicurezza delle pattuglie e l’ottimizzazione degli interventi, consentendo l’invio di allarmi in caso di pericolo. Il tutto purché si salvaguardi la privacy dei lavoratori. Questi gli accorgimenti imposti dal Garante nel caso di specie (alcuni erano già previsti dalla società richiedente), che riprendiamo per l’interesse che rivestono per l’intero comparto.
Le prescrizioni riguardano il trattamento dei dati, il tempo di conservazione, le modalità di informazione e le modalità di accordo con le rappresentanze sindacali:
1) i dati di geolocalizzazione raccolti, le coordinate del dispositivo e la velocità del veicolo saranno conservati per un periodo non superiore alle 24 ore, fatte salve speciali esigenze;
2) il trattamento dati dovrà cessare al termine dell’attività lavorativa con la riconsegna a fine servizio dei dispositivi da parte dei dipendenti. Le guardie dovranno attivare l’applicazione mediante codice identificativo e password fornita dalla centrale operativa;
3) le guardie giurate non saranno direttamente identificate dal sistema e l’accesso in tempo reale ai dati di localizzazione effettuato dal personale autorizzato della centrale operativa sarà previsto solo in caso di necessità ed emergenza;
4) dovrà essere posizionata sul dispositivo un’icona che indichi che la localizzazione è attiva e si dovrà configurare il sistema in modo da oscurare la posizione geografica dei dipendenti decorso un dato periodo di inattività dell’operatore sul monitor della centrale operativa;
5) i dati raccolti dal sistema potranno essere consultati dagli addetti alla centrale operativa e dalla direzione informatica della società muniti di apposite credenziali e profili autorizzativi, in particolare per l’estrazione dei dati;
6) sarà escluso l’utilizzo dei dati per finalità di controllo dei lavoratori o per scopi disciplinari;
7) la società dovrà fornire un’idonea informativa che consenta l’esercizio dei diritti;
8) verranno convocate le rappresentanze sindacali delle gpg per sottoscrivere uno specifico accordo (in mancanza, si acquisirà l’autorizzazione del competente organo del Ministero del Lavoro).
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