Appalti, croce e delizia della vigilanza privata. Lo scorso dicembre è stato approvato, in esame preliminare, un decreto che riforma il Codice dei contratti pubblici e diventerà operativo per i nuovi procedimenti dal 1° aprile 2023 (dal 1/07/2023 anche per i procedimenti in corso). Ma cosa cambia, in particolare per la sicurezza privata? La prima questione è che la verifica di congruità per offerte anormalmente basse non sembra essere più obbligatoria….con quali conseguenze? L’abbiamo chiesto all’Avv. Massimiliano Brugnoletti (Studio Brugnoletti & Associati – Milano, Palermo, Bologna), che organizza per i soci
UNIV tre incontri formativi online il 13, 20 e 27 marzo (h 15-16.15). Info: segreteria@univigilanza.it
Quali sono i principi generali e le novità del Codice Appalti di maggiore impatto per un settore labour intensive come la sicurezza privata?
Il nuovo codice – che per accordi europei legati al PNRR sarà pubblicato in Gazzetta (al massimo) nei primi giorni di aprile ed entrerà in vigore (al massimo) entro luglio – ha la grande novità di dedicare i primi 12 articoli ai “principi”. E’ la prima legge che non si limita ad un articolo, di solito il primo e sufficientemente “formale”, per analizzare i principi che la informano, due dei quali sono fondamentali. Gli acquisti pubblici (sia la fase di gara che il successivo contratto) devono infatti oggi rispondere a due temi fondamentali: il “principio del risultato”, che rappresenta la vittoria della sostanza sulla forma (art. 1) ed il “principio della fiducia”: un nuovo rivoluzionario rapporto tra PA ed imprese (art 2). Tutte le norme del codice, sia quelle nuove che quelle riprese dal vecchio d.lgs. 50/2016, devono essere lette, interpretate e “vissute” a partire da questi due principi. Una vera rivoluzione culturale dai tantissimi risvolti pratici per Stazioni appaltanti ed imprese.
Tra le riforme della novella, si segnala il nuovo art. 80 del Codice, che enuclea i motivi di esclusione di un’impresa da una gara pubblica. Un tema che purtroppo interessa da vicino il settore vigilanza privata, non di rado coinvolto in circuiti poco trasparenti. Quali sono le novità?
Il tema dei requisiti soggettivi di accesso è stato (e lo sarà) uno dei temi caldi nelle gare: il nuovo codice ci mette mano in modo deciso (d’altronde il testo è stato scritto da una commissione di Consiglieri di Stato, ben consapevoli dell’enorme contenzioso che si era sviluppato sull’art. 80 del vecchio codice). Nei 5 articoli ora dedicati alle “esclusioni” (artt. 94 e seguenti) vi sono alcune novità che, se mantenute nel testo finale, saranno ben accolte dalle imprese: ad esempio non ci sarà più l’obbligo di dichiarare i “cessati” ed i “soci” e sarà meno fumoso, quindi più gestibile, il tema della “responsabilità professionale”. Altre novità invece già destano un po’ di preoccupazione, come la rilevanza di qualsiasi condanna, anche pecuniaria, in tema di responsabilità ex d.lgs. 231/2001: poiché sembra aver rilevanza anche il solo avvio del procedimento, bisognerà dare la massima attenzione ai modelli organizzativi (i quali, per quanto di mia conoscenza, sono tuttavia per la maggior parte redatti non correttamente, quindi inutili ad esentare l’impresa da responsabilità).
Altro tema purtroppo assai noto al settore è quello dell’anomalia dell’offerta e del suo rapporto con la contrattazione collettiva (che in questo comparto vede peraltro una pletora di CCNL in competizione tra loro per la maggiore rappresentatività): come funziona con la riforma?
Il nuovo codice (almeno alla bozza che sta circolando) sembra aver fatto una scelta importante: non rendere più obbligatoria la verifica di congruità, rimettendo alla Stazione appaltante il diritto di avviare la verifica ogni qualvolta ritenga un’offerta “sospetta” di anomalia. Conoscendo la complessità di questa verifica, temo che le Stazioni appaltanti eviteranno di imbarcarsi in questa attività, se non obbligate: sarà dunque onere delle imprese “suggerire” di attivarsi in questo senso. Sul CCNL da utilizzare, il testo del codice fa invece un deciso passo avanti, anche con la conseguenza di irrigidire il sistema: si impone infatti alla Stazione appaltante di indicare il CCNL di riferimento. Alle imprese resta senza dubbio la possibilità di utilizzarne altri, ma, in questo caso, dovranno comunque assicurare ai dipendenti il trattamento normativo ed economico previsto nel CCNL indicato in gara.