Tra le novelle del DM capacità tecnica, si annovera anche l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso Terzi (RCT) e per la responsabilità civile Contrattuale (RCC) a carico degli istituti di vigilanza privata, oltre alla definizione di massimali “minimi” basati sull’ambito territoriale di operatività.
Queste polizze si sommano alle assicurazioni già richieste a livello di contrattualistica nazionale.
Tuttavia non tutti i mali vengono per nuocere.
Luca Bielli, Senior Executive Account di AON, ci svela il volto buono delle assicurazioni.
Parliamo di assicurazioni: quali erano gli adempimenti necessari prima della riforma e quali sono nuovi adempimenti richiesti dal DM capacità tecnica?
Il DM 269/2010 introduce per la prima volta – al punto 6.2 dell’allegato A – l’obbligo per gli istituti di vigilanza ad assicurarsi per la responsabilità civile verso Terzi (RCT) e per la responsabilità civile Contrattuale (RCC).
Vengono inoltre definiti degli standard di massimali “minimi” basati sull’ambito territoriale in cui opera l’istituto. L’ambito viene definito sempre all’interno del DM e varia a seconda del territorio coperto (provinciale, ultraprovinciale) e della relativa popolazione residente.
Vogliamo vedere una per una queste coperture? Partiamo dalla RCT.
La copertura assicurativa RCT tutela l’assicurato per le somme che egli è tenuto a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e/o danneggiamenti materiali, da personale dipendente dall’istituto, ovvero da persone per le quali a termini di legge il datore di lavoro deve rispondere, e che trova le sue fondamenta nel Codice Civile (art. 1917 – assicurazione della responsabilità civile; art. 2043 – risarcimento per fatto illecito; art. 2049 – responsabilità dei padroni e committenti, ecc).
Il principio ed il diritto prevedono che chi ha subito un ingiusto danno per colpa di un terzo abbia diritto ad essere risarcito. Ad esempio, se un addetto alla vigilanza armata ferisce inavvertitamente un passante con un colpo d’arma da fuoco, il danno fisico che ne consegue può essere quantificato con un indennizzo al danneggiato (ovvero agli eredi, in caso estremo).
Invece la responsabilità civile contrattuale cosa riguarda?
La copertura RCC, invece, tutela l’assicurato per le richieste di risarcimento per danni patrimoniali causati a terzi per atto illecito, in conseguenza di un inadempimento contrattuale dovuto ad azione od omissione concorsuale, colposa e/o dolosa dei dipendenti dell’assicurato, subiti da persone e/o enti che usufruiscono dei servizi dell’assicurato, in relazione al corretto svolgimento degli stessi.
La responsabilità deve in ogni caso essere definita da una sentenza passata in giudicato (fermo il diritto/volontà di transigere il danno da parte dell’assicuratore).
In questa fattispecie, oltre agli articoli citati in precedenza, il richiamo principale al Codice Civile è l’art 1218 – responsabilità del debitore (chi non adempie esattamente alla prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione a causa a lui non imputabile).
Il concetto principale è la violazione, o supposta violazione, di una prestazione il cui impegno è stato assunto in forza di un contratto tra le parti. L’inadempimento può essere:
– totale (la prestazione non viene eseguita): ad esempio la guardia giurata NON effettua i controlli previsti;
– parziale (la prestazione viene eseguita in termini differenti da quelli contrattualizzati): ad esempio la guardia effettua solo in controllo in esterno e NON all’interno, nonostante ciò sia previsto;
– in termini e/o modi non conformi agli accordi contrattuali (ad esempio con tempistiche differenti o con meno personale di quanto era previsto): ad esempio il vigilantes arriva sul luogo due ore dopo quanto previsto, ovvero viene mandato una sola guardia invece delle quattro previste dal contratto.
Il “fatto” che causa il danno deve tuttavia essere regolato da un nesso di causa/effetto, ossia è necessario dimostrare che, se non ci fosse stato l’inadempimento, non ci sarebbe stato danno o il danno sarebbe stato minore.
Nel caso della vigilanza privata, però, il danno viene di norma messo in atto dai malviventi…
E’ vero, nel settore della vigilanza privata il problema si acuisce proprio perché solitamente il danno è commesso da terzi (il ladro).
Ci si trova quindi in una situazione particolare ove è necessario stabilire chi abbia l’onere della prova.
Da un lato il danneggiato deve provare che, a “causa” di tale presunto inadempimento, ha subito un danno che altrimenti non avrebbe avuto (2097 CC – onere della prova), dall’altro l’Istituto di Vigilanza deve provare che l’inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile.
Vogliamo a questo punto sintetizzare il quadro delle responsabilità?
In sintesi si profila questo quadro:
– l’istituto di vigilanza ha una responsabilità quando non effettua la prestazione o la effettua in termini e modi differenti da quanto stabilito contrattualmente, a meno che venga dimostrata l’impossibilità di effettuare la prestazione.
– il datore di lavoro è responsabile degli atti illeciti dei propri dipendenti, svolti durante l’orario di
lavoro, quand’anche questi siano frutto di colpa grave e/o dolo.
Da quanto detto, sembra assai consigliabile assicurarsi…
…e conviene anche assicurarsi bene contro tali previsioni, perché:
– il costo assicurativo risente negativamente della pluralità di denunce di sinistro;
– la copertura prestata dall’Assicuratore RC è una copertura di responsabilità, quindi la prestazione
assicurativa viene garantita in quanto tale responsabilità sia dimostrata (non pagare un sinistro può
significare che non c’è responsabilità, quindi che la prestazione è stata eseguita nei termini e modi corretti);
– il settore vede tante richieste “fraudolente” da parte dei clienti degli Istituti che, non avendo assicurato direttamente i propri beni, cercano poi di rivalersi sull’Istituto di Vigilanza;
– un numero elevato di richieste di risarcimento potrebbe essere sintomo che qualcosa nello svolgimento delle prestazioni non funziona adeguatamente: le società sono fatte di uomini, un dipendente che non svolge correttamente i propri compiti può compromettere la sopravvivenza stessa di un’azienda;
– è necessario mettere in atto adeguate procedure e verificarne l’osservanza costantemente, sia per garantire l’efficienza dell’attività, sia per essere sempre in grado di fornire prove a discarico della propria
responsabilità.
Quali sono le altre coperture richieste nell’operatività quotidiana?
E’ prevista un’altra copertura obbligatoria (non ai sensi del DM 269/2010, bensì ai sensi del CCNL di categoria delle GPG): la polizza infortuni a carico del datore di lavoro.
Oltre alle usuali ed obbligatorie coperture INAIL, le guardie giurate devono avere una copertura infortuni per capitali pari a:
– caso morte euro 52.000,00
– caso invalidità permanente euro 103.000,00 (capitali arrotondati).
La garanzia deve prevedere la sola copertura professionale, oltre il rischio in itinere.
Il CCNL prevede la possibilità di porre in polizza una franchigia del 50% del grado di invalidità permanente accertata, con la clausola che se tale grado dovesse superare il 50%, verrà liquidato l’intero importo assicurato per la sezione I.P. (alcune accordi provinciali derogano i limiti previsti dal CCNL).
Sempre obbligatoria da CCNL, è la copertura infortuni per i dirigenti, da stipularsi nei modi e termini del
rispettivo contratto.