Dal 01.01.2011, a seguito dell’emanazione di due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate datati 29.12.2010, è entrata in vigore la disposizione che obbliga le imprese che vogliono effettuare acquisti o cessioni di beni e/o servizi intracomunitarie, a richiedere una specifica l’autorizzazione all’Agenzia delle Entrate. Il rilascio dell’autorizzazione permette l’iscrizione nell’apposito elenco VIES (Vat Information Exchange System) che include tutte le imprese a livello europeo che hanno requisiti per svolgere queste operazioni.
Per ottenere tale autorizzazione è necessaria la specifica richiesta all’Agenzia delle Entrate.
Contestualmente alla richiesta di autorizzazione, l’Agenzia delle Entrate verificherà che i dati forniti siano completi ed esatti, ed effettuerà una valutazione preliminare degli stessi nonché del “”rischio contribuente””. In caso di esito negativo, emette, entro trenta giorni dalla ricezione di tale richiesta di autorizzazione, un apposito provvedimento di diniego . In assenza di tale provvedimento, entro il predetto termine di 30 giorni, scatterà implicitamente, invece, l’autorizzazione (silenzio-assenso). Conseguentemente, soltanto a partire dal 31° giorno dalla ricezione della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, la partita IVA dei soggetti in questione sarà inserita nella banca dati VIES (archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie). Fino a quel momento, gli stessi, essendo sospesa la soggettività attiva e passiva relativa alle operazioni intracomunitarie, non potranno effettuare scambi intracomunitari, ma solo operazioni interne. Resta fermo che l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare, entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà, controlli più approfonditi, che potranno comportare un provvedimento di revoca, contro il quale è possibile presentare ricorso in C.T. Provinciale entro 60 giorni.
Fonte: Studio Galeano, Palermo