Vigilanza privata di notte = pensionamento anticipato

22 Giu 2011

di Ilaria Garaffoni

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E’ stato pubblicato in G.U. il D. Lgs n. 67/2011 (“Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”.

Clicca qui per scaricare il D. Lgs n. 67 del 21/04/2011 – lavori usuranti/notturno – pensionamento anticipato

Scattano quindi i promessi tre anni di pensionamento anticipato per chi svolge mansioni usuranti – vigilanza inclusa, nella sua accezione di lavoro notturno. Per farlo, occorre presentare domanda di prepensionamento entro il 30/09/2011 (se la guardia giurata ha già maturato i requisiti o se li maturerà entro il 31/12/2011), oppure entro il 1° marzo dell’anno di maturazione, se i requisiti vengano maturati a decorrere dal 01/01/2012.

Riprendiamo intanto dal sito di Federsicurezza, per gentile concessione, alcune indicazioni sull’applicabilità del D.lgs 67/2011 al settore della vigilanza privata e sugli obblighi ed adempimenti introdotti dalla nuova disposizione.

“- il decreto risulta applicabile anche al settore della vigilanza privata;

– le tipologie di lavoro che possono interessare il nostro settore sono quelle citate all’art.1, comma 1, lettera b), lavoratori notturni;

– l’art 2, comma 2 disciplina la documentazione che il lavoratore dovrà presentare per accedere al beneficio e che, in parte, è nella disponibilità aziendale. L’art. 2, comma 6 evidenzia che il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile la documentazione, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima;

– il Ministero del Lavoro entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto (quindi entro fine giugno, salvo proroghe), dovrà emettere un decreto utile a chiarire la disciplina del procedimento accertativo in relazione alla documentazione da produrre (art. 4, comma 1, lettera b del D.lgs 67/2011);

– annualmente, e solo per via telematica, il datore di lavoro deve comunicare alla competente DPL e agli istituti previdenziali l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo, sempreché occupi lavoratori notturni di cui all’art. 1, comma1, lettera b) del D.lgs 67/2011 (che è il caso sotto cui possono ricadere molte aziende del nostro comparto);

– su tale ultimo punto si segnala che l’art. 5 del d.lgs, per le lavorazioni a catena (non è il nostro caso), prevede in prima applicazione che la comunicazione venga fatta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs (quindi entro il 25 giugno). Si invita a valutare l’opportunità di effettuare la prima comunicazione annuale con questa tempistica anche nel nostro settore, ancorchè sembra non esserci l’obbligo per il lavoro notturno. Tale modalità però potrebbe ovviare a qualche interpretazione troppo zelante della normativa da parte delle DPL.

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