Oggi vi raccontiamo una sentenza della Cassazione Penale che, anche se non direttamente riferita alla vigilanza privata, incide su tutti i lavoratori – guardie giurate incluse.
Un datore di lavoro controlla a distanza i propri dipendenti tramite un sistema di videosorveglianza.
Prima di installare le telecamere, chiede a ciascun dipendente di firmare l’autorizzazione ai filmati e tanto gli basta. Lo Statuto dei Lavoratori richiederebbe uno specifico accordo sindacale o dell’Ispettorato del Lavoro, ma per Cassazione basta raccogliere le firme di tutti i lavoratori.
Peccato che sia ben più facile ottenere una firma dal proprio dipendente, che si trova in posizione subordinata, piuttosto che da un Ispettorato del Lavoro.
Lo evidenzia l’Avvocato Roberto Gobbi, in commento allasentenza della Cassazione n. 22611 dell’11-06-2012
In fatto
Il legale rappresentante della società F. è stato giudicato responsabile della violazione dell’articolo 4 della legge 300 del 1970, denominata statuto dei lavoratori, per avere, in qualità di datore di lavoro, fatto installare un sistema di videosorveglianza composto da quattro telecamere, due delle quali inquadranti direttamente postazione di lavoro fisse occupate da dipendenti.
Tali apparati venivano istallati solo dopo aver fatto sottoscrivere ad ogni dipendente un accordo con il quale gli stessi accettavano l’istallazione delle telecamere stesse.
Per tale motivo il datore di lavoro in primo secondo grado veniva condannato per il reato contestato. La suprema corte annullava le sentenze di cui sopra assolvendo il datore di lavoro.
In diritto
In via preliminare occorre rilevare che l’articolo 4 della legge 20 maggio 1970 numero 300 prevede che l’uso di impianti e di apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede l’ispettorato del lavoro dettando ove occorra le modalità per l’uso di tali impianti.
In relazione all’articolo citato, si deve altresì rilevare che l’installazione di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori si deve riferire alle sole installazioni poste in essere dal datore di lavoro per il controllo a distanza con le finalità testè citate, non precludendo a quest’ultimo, al fine di dimostrare l’illecito posto in essere dai propri dipendenti, di utilizzare le risultanze di registrazioni video operate fuori dall’azienda da un soggetto terzo del tutto estraneo all’impresa e ai lavoratori dipendenti della stessa, per esclusive finalità difensiva del proprio ufficio e della documentazione in esso custodito, con la conseguenza che tali risultanze sono legittimamente utilizzabili nel processo del datore di lavoro.
Nel caso di specie peraltro si deve rilevare che la Suprema Corte ha affermato che non può essere ignorato un dato obiettivo ed indiscusso, ossia che, nel caso in cui il datore di lavoro richieda l’autorizzazione a tutti i lavoratori, e quindi sia stato acquisito l’assenso di tutti i dipendenti attraverso la loro sottoscrizione da parte loro di un documento esplicito, venga meno l’accordo con le rappresentanze sindacali. Infatti la suprema corte afferma che, pur ben se è vero che non si trattava né di autorizzazioni delle rappresentanze sindacali unitarie né di quella di una commissione interna, logica vuole che il più contenga il meno, sì che non può essere negata validità ad un consenso chiaro ed espresso proveniente dalla totalità dei lavoratori e non soltanto da una loro rappresentanza.
Del resto, non risultando esservi disposizioni di alcun tipo che disciplinano l’acquisizione del consenso un diverso opinare, in caso come quello in esame avrebbe un taglio di un formalismo estremo tale da contrastare con la logica. Per estrema sintesi: se tutti i lavoratori manifestano il loro assenso, per iscritto, all’istallazione delle telecamere, l’accordo con le rappresentanze sindacali è superfluo.
Tale affermazione della Suprema Corte, a mio parere, non è scevra da censure.
Se infatti il datore di lavoro non troverà particolari difficoltà ad ottenere autorizzazioni singolarmente dai lavoratori in merito a quanto previsto dall’articolo 4 dello Statuto dei laoratori, cosa è ben diversa se il datore di lavoro dovrà confrontarsi con l’ispettorato del lavoro o le rappresentanze sindacali.
E’ infatti indiscutibile che la capacità di trattare con il datore di lavoro sia sensibilmente diversa nel caso in cui ciò avvenga con le rappresentanza sindacale anziché con lo stesso lavoratore.
È infatti certo che il potere contrattuale delle rappresentanze sindacali, o meglio dell’ispettorato del lavoro, siano decisamente superiori a quelle del lavoratore, il quale si trova in situazione di subalternità nei confronti del datore di lavoro, per cui quest’ultimo sarà certamente facilitato nella contrattazione.
In conclusione, se dal punto di vista puramente giuridico la sentenza appare ineccepibile, all’occhio dello scrivente tale sentenza appare socialmente censurabile per le argomentazioni sopra riportate e aprendo, in tale materia, un vulnus difficilmente sanabile.