Cauzione Vigilanza Privata: nuove regole e no ai Confidi nell’elenco generale

13 Lug 2013

di Ilaria Garaffoni

euro

ROMA – Due novità in tema di cauzione: un aspetto diffusamente contestato, a più riprese e su più fronti associativi. Tanto per inquadrare la questione, l’art. 137 del Tulps (ripreso dal DM 269/2010) esige il versamento di una cauzione, come elemento di garanzia propedeutico al rilascio della licenzadi  vigilanza privata, investigazioni private e delle altre attività assoggettate all’art. 134. In caso di inosservanza delle prescrizioni imposte, il Prefetto può disporre l’incameramento della cauzione.
Il problema ovviamente non è la cauzione in sè, ma sono i parametri di determinazione delle relative coperture assicurative, oltre che delle cauzioni stesse. Parametri che non terrebbero conto della drammatica situazione finanziaria del paese e della reale consistenza delle singole imprese, con potenziali effetti distorsivi della concorrenza.
Ebbene, l’Europa sembra aver dato ragione a queste voci, bacchettando l’attuale disciplina in materia e chiedendo una ridefinizione della stessa con criteri computazionali diversi da quelli della territorialità.

La seconda novità riguarda le fidejussioni bancarie del Confidi, consorzio di garanzia collettiva dei fidi.
Banca d’Italia ha sul tema specificato che i Confidi iscritti nella sezione dell’elenco generale ai sensi dell’art. 155, comma 4, del T.U. bancario non possono prestare garanzia per cauzioni ex art. 137 Tulps.
Il rilascio di garanzie in favore dello Stato o di altri Enti pubblici sarebbe infatti riservato ad intermediari sottoposti a un regime di vigilanza prudenziale (banche, assicurazioni, intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art 107 TUB) e non anche ai Confidi iscritti ai sensi dell’art. 155, co. 4 del TUB nell’apposita sezione dell’elenco generale, che “possono svolgere esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi, consistente nella prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volta a favorire l’accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario (art. 13, comma 1, del D.L. n. 269/2003 convertito in legge dalla L. n. 326/2003). A tali operatori è pertanto precluso l’esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico nonché l’esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari ex art.106”.

 

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