TORINO – Una sentenza del TAR Piemonte (Sez. I n. 3007) del 7 luglio 2010 chiarisce che per la nomina a guardia giurata volontaria non occorre una preventiva richiesta di collaborazione da parte dell’ente pubblico (o locale, nel caso di specie).
Per la vigente normativa di vigilanza ambientale, infatti, la necessaria cooperazione con gli enti locali preposti alla tutela dei beni ambientali non è esaustiva dell’operato della guardia volontaria appartenente ad un’associazione ambientalista. Le norme in questione fanno, infatti, riferimento anche a fattispecie che esulano dall’attività degli enti locali e, in ogni caso, non inseriscono nel procedimento di nomina alcun ulteriore aggravio consistente nella previa richiesta da parte pubblica.
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Fonte: www.avvocatoandreani.it