Gli Istituti di Vigilanza Privata non sono operatori della comunicazione elettronica, quindi non devono essere autorizzati ex art .25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche per offrire servizi di televigilanza.
Lo conferma FederSicurezza, che lo scorso 27 maggio ha avuto un incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Div. I, allo scopo di verificare se gli Istituti di Vigilanza debbano essere titolari di un’autorizzazione generale (ex art. 25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche) con specifico riferimento all’attività di teleallarme e localizzazione satellitare svolta mediante reti di tipo GSM/GPRS/UMTS, con SIM card messa a disposizione dall’Istituto.
In particolare, la verifica ha riguardato la sussistenza di possibili ambiti rispetto ai quali gli Istituti di Vigilanza potrebbero essere equiparati ad una delle categorie di “operatori virtuali” (MVNO) identificate nella delibera AGCOM n. 544/00/CONS del 1 agosto 2000.
Clicca qui per scaricare Delibera AGCOM n. 544/00/CONS del 1 agosto 2000
I funzionari del Ministero interpellati hanno escluso tale eventualità, confermando che l’Istituto di Vigilanza non è soggetto ad alcun adempimento ulteriore rispetto al rapporto contrattuale con il gestore di telefonia mobile, qualora siano osservate le seguenti condizioni:
– la disponibilità della SIM sia accessoria rispetto al servizio di vigilanza;
– non vi siano specifiche voci ed importi nelle fatture emesse dall’Istituto, nei confronti del cliente, direttamente riferibili a vendita di traffico telefonico.
Ulteriori info: federsicurezza@confcommercio.it.