Gentile Direttore,
vorrei porre una domanda che purtroppo è spesso interpretata diversamente dalle Questure: la scorta ed il trasporto di armi rientra o meno nella sicurezza sussidiaria? La mia perplessità risiede nel fatto che ho ricevuto diverse risposte discordanti: per alcuni il servizio di trasporto e scorta di armi rientra nella sicurezza sussidiaria; per altri basta avere il permesso di trasporto valori. Con ovvie ripercussioni anche in termini di licenza (sicurezza sussidiaria o trasporto valori e scorta)?
Il trasporto e la scorta di armi, come di qualsiasi altra cosa, sono disciplinati dal D.M. 269/2010, che definisce l’attività e, con l’Allegato D, fissa le modalità di esecuzione.
Non si tratta di servizi di sicurezza sussidiaria, di cui al D.M. 154/2009, bensì di servizi di vigilanza: per questo motivo non sono disciplinati dal D.M.154.
Tanto premesso, probabilmente lei si riferisce al caso in cui debbano essere imbarcate delle armi a bordo delle navi, ipotesi che il DM 85/99 disciplina espressamente nel caso degli aeroporti.
Ora nel caso dei porti e delle stazioni, stante anche la diversa conformazione dei siti rispetto agli aeroporti, non esiste la stessa previsione, ma resta il fatto che laddove si dovessero imbarcare delle armi, la scorta all’interno del sedime dovrà essere effettuata obbligatoriamente da guardie giurate.