Il 26 settembre è stata pubblicata una circolare del Ministero dell’Interno che illustra le novità del Decreto 7 giugno 2022, n. 98 in materia di guardie giurate per servizi antipirateria. La circolare offre interessanti indicazioni operative, specificando ad esempio come mettere a terra la certificazione automatica per le gpg che abbiano svolto, nei tre anni precedenti, almeno 90 giorni di servizi antipirateria in acque internazionali a rischio. Riprendiamo le parti più interessanti della circolare, rimandando all’allegato la lettura integrale.
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Come è noto, è stato prorogato il regime transitorio dei requisiti professionali richiesti alle guardie giurate adibite all’espletamento dei servizi in parola, previsto dall’art. 5, comma 5, del D.L. 12 luglio 2011, n. l 07, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
In sostanza, è stato previsto che, fino al 31 dicembre di quest’anno, possono essere impiegati in tali compiti guardie giurate che, abbiano partecipato, per almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze Armate, a missioni internazionali con incarichi operativi, ancorché essi non abbiano frequentato gli specifici corsi teorico-pratici prescritti per lo svolgimento di servizi di sicurezza sussidiaria dall’art. 6 del D.M. 15 settembre 2009, n. 154.
Il prolungamento di questo periodo di transizione è stato utilizzato per aggiornare il quadro normativo destinato a definire le modalità applicative della disciplina recata dal menzionato art. 5 del D.L. n. 107/2011, completando l’opera iniziata con il varo del D.M. 7 novembre 2019, n. 139.
In questo senso, si è provveduto, con decreto direttoriale del 3 marzo u.s., a modificare il “Disciplinare” del 24 febbraio 2015 – adottato sulla base dell’art. 6 del D.M. n. 154/2009 – ridefinendo le modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratici che le guardie giurate devono frequentare e sostenere per essere adibite ai servizi anti-pirateria.
A questo intervento – i cui contenuti sono stati illustrati con la circolare del 23 giugno scorso, indicata in riferimento sub b) – si è aggiunto più di recente quello recato con il regolamento di cui al D.M. 7 giugno 2022, n. 98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 – Serie Generale del 21 luglio scorso. Il provvedimento apporta alcune mirate modifiche al testo originario del D.M. n. 139/20 I 9, sulle quali si ritiene opportuno, con il presente atto di indirizzo, fornire alcuni indicazioni, finalizzate ad agevolarne l’uniforme applicazione.
2. Modifiche concernenti la disciplina dei requisiti delle guardie giurate
Un primo ordine di interventi recato dal D.M. n. 98/2022 riguarda la disciplina dei requisiti che devono essere posseduti dalle guardie giurate per espletare i servizi anti-pirateria. A tal fine, viene parzialmente riscritto l’art. 4 del D.M. n. 139/2019, nella parte in cui esso individuava i requisiti formativi richiesti per l’espletamento delle prestazioni in parola. Il nuovo testo dell’art. 4, comma 1, lett. a) e a-bis), del D.M. n. 139/2019 conferma l’opzione compiuta con la modifica del “Disciplinare” tecnico disposta dal menzionato decreto direttoriale del 3 marzo u.s., in virtù del quale il percorso formativo delle guardie giurate da adibire ai servizi in parola viene articolato in due momenti:
a) il primo momento è rappresentato dal conseguimento della certificazione dell’idoneità allo svolgimento dei servizi in ambito portuale rilasciata all’esito di una prova di esame sostenuta innanzi alla Commissione prefettizia, secondo le modalità stabilite dall’art. 6, comma 2, del D.M.
n. 154/2009. L’art. 4, comma 1, lett. a), del D.M. 139/2019 precisa adesso che tale prova di esame deve vertere su specifici argomenti di interesse per l’espletamento dei servizi antipirateria stabiliti attraverso il “Disciplinare” tecnico. Per tale aspetto si fa rinvio alle ampie considerazioni sviluppate al paragrafo 4 dell’atto di indirizzo indicato in riferimento sub b) che qui si intende completamente richiamato;
b) il secondo momento è costituito dalla frequenza e dal superamento dell’apposito corso di formazione specialistica previsto dall’art. 6 del D.M. n. 154/2009 ed organizzato dal Ministero della Difesa, con oneri a carico degli interessati. Anche per tale aspetto si richiamano le indicazioni contenute nell’atto di indirizzo indicato in riferimento sub b), nel quale è, tra l’altro, precisato che il corso in parola ha la durata di tre giorni.
In questo contesto, va richiamata l’attenzione sulla previsione, pure contenuta nel nuovo testo dell’art. 4, comma 1, lett. a), del D.M. n. 139/2019, secondo cui la certificazione dell’idoneità ad eseguire servizi in ambito portuale è rilasciata automaticamente, senza cioè aver sostenuto la prova di esame (nel prosieguo indicata anche come “certificazione automatica”), alle guardie giurate che abbiano effettuato nei tre anni procedenti un periodo cumulativo non inferiore a novanta giorni di impiego effettivo in servizio antipirateria a bordo di navi in transito in acque internazionali “a rischio”. La disposizione chiarisce che è onere dell’interessato esibire un’apposita attestazione, concernente i servizi antipirateria svolti dall’armatore ovvero dall’istituto di vigilanza.
Ciò premesso, al fine di assicurare l’immediata applicazione di questa norma – che viene a concretizzare una mirata semplificazione degli adempimenti burocratici, si pregano i Sig.ri Prefetti di voler impartire le opportune indicazioni affinché le Segreterie delle Commissioni prefettizie ex art. 6 del D.M. n. 154/2009 provvedano a raccogliere le eventuali istanze di rilascio della “certificazione automatica”, sottoponendole, nella prima seduta utile, al Collegio ai fini dell’emissione dell’attestato. In questa sede, giova ricordare che le attività finalizzate al rilascio della “certificazione automatica” concretizzano un vero e proprio procedimento amministrativo il cui tempo di conclusione deve intendersi stabilito, a mente dell’art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in trenta giorni. Si sottolinea l’importanza della novità normativa che consente di conseguire la “certificazione automatica” in parola. L’esercizio di questa facoltà permette, infatti, agli interessati di accedere più velocemente ai corsi di formazione organizzati dalla Marina Militare, e di completare, in termini significativamente più brevi, il percorso formativo che dovrà essere attestato dalle Segreterie delle Commissioni ex art. 6 del D.M. n. 154/2009, come precisato nel ripetuto atto di indirizzo indicato in riferimento sub b ).
Resta, invece, invariata la previsione, secondo cui, per l’espletamento dei compiti in parola, le guardie giurate devono essere in possesso del permesso di porto d’arma lunga per difesa personale rilasciato dal Questore a mente dell’art. 42 TULPS.
Conseguentemente all’introduzione di questa nuova disciplina, sono state soppresse le norme transitorie originariamente contenute nell’art. 14, commi 2 e 3, del D.M. n. 139/2019.
3. Esercizio occasionale dei servizi antipirateria da parte di imprese stabilite in altri Paesi dell’Unione Europea
Il D.M. n. 98/2022 ha, inoltre, inserito nel “corpo” del D.M. n. 139/2019 un nuovo art. 11-bis volto a dettare le norme procedurali per il rilascio alle imprese di sicurezza privata stabilite in altri Paesi dell’Unione Europea dell’autorizzazione a svolgere servizi occasionali di vigilanza antipirateria in forma occasionale a mente degli artt. 134-bis, comma 2, TULPS e 260-bis, comma 2, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Viene così colmata una lacuna del nostro ordinamento cui questo Dipartimento, titolare della competenza autorizzatoria in discorso, ha finora sopperito attraverso un’interpretazione dei principi generali regolatori della materia. In particolare, l’art. Il-bis del D.M. n. 139/2019 precisa che le imprese stabilite in altri Paesi dell’Unione presentano l’istanza di rilascio del titolo di polizia in discorso, corredandola della documentazione idonea a comprovare:
a) il possesso delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità dello Stato di stabilimento necessarie allo svolgimento dei servizi antipirateria;
b) il possesso delle abilitazioni riguardanti il personale dipendente;
c) i titoli che abilitano il medesimo personale a ricevere in eventuale comodato le armi da impiegare nei servizi antipirateria, nonché il porto delle armi.
La norma precisa che il personale delle imprese stabilite in altri Paesi dell’Unione deve essere, inoltre, in possesso della Carta europea di arma da fuoco, necessaria per l’introduzione nel territorio dello Stato delle armi comuni da sparo. A tal proposito, giova ricordare che le navi mercantili battenti bandiera italiana, quando sono in navigazione in acque internazionali, sono considerate come territorio dello Stato (art. 4 del Codice della navigazione). Da qui la necessità che il cittadino europeo non residente in Italia sia munito della predetta Carta europea.
L’art. 11-bìs del D.M. n. 139/2019 disciplina anche l’ipotesi in cui l’interessato non sia in possesso della menzionata Carta. La norma prevede, infatti, che in tali casi, l’impresa stabilita in altro Paese dell’Unione europea debba richiedere al Questore il titolo di polizia ex art. 31 TULPS che autorizza l’introduzione in Italia delle armi comuni da sparo da impiegare nei servizi di vigilanza antipirateria. Si attira l’attenzione sulla previsione, pure contenuta nel citato art. 1 l-bis, comma 2, che incardina la competenza al rilascio della licenza in parola in capo al Questore del luogo dove ha sede legale l’armatore delle navi sulle quali devono essere eseguite le attività occasionali di vigilanza antipirateria.
4. Modifica della modulistica
Si segnala che il D.M. n. 98/2022 ha anche sostituito l’Allegato B del D.M. n. 139/2019 che reca il modello del1a dichiarazione che l’impresa di sicurezza privata, ovvero l’armatore, devono inviare al Questore per comunicare la partenza della nave su cui dovranno essere eseguiti i servizi di vigilanza antipirateria, con almeno quarantotto ore di anticipo rispetto all’imbarco, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del medesimo D.M. n. 139/2019. Si precisa che il nuovo modello modifica quello precedente sia nella parte della dichiarazione, sia nella parte della scheda allegata alla medesima dichiarazione.
- Indicazioni conclusive
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Si evidenzia l’importanza che le Commissioni prefettizie di cui all’art. 6 del D.M. n. 154/2009 pianifichino le sessioni di esame per il rilascio delle abilitazioni allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria, ivi compresa la certificazione dell’idoneità a espletare i servizi in ambito portuale, indispensabile per accedere al corso di formazione specialistica di competenza della Marina Militare. A tal riguardo, si raccomanda che le sessioni di esame siano programmate con un congruo anticipo e che delle date del loro svolgimento venga data ampia notizia, anche attraverso la pubblicazione di avviso sul sito istituzionale della Prefettura. Ciò al fine di consentire alle guardie giurate interessate ad ottenere questa particolare certificazione di disporre di un adeguato lasso di tempo per la preparazione che, per i profili specificamente attinenti al settore dei servizi antipirateria, potrà essere condotta sul “Compendio per la preparazione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’imbarco in qualità di guardia giurata particolare al servizio antipirateria su naviglio nazionale”, di cui si è data notizia con la circolare indicata in riferimento sub b ). Nel ricordare che il “Compendio” è pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato, si evidenzia la necessità che le Segreterie delle Commissioni comunichino, entro il 15 gennaio 2023, il numero complessivo delle guardie giurate che, durante quest’anno, hanno richiesto di sostenere l’esame per conseguire l’abilitazione allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria, specificando quanti di essi hanno richiesto la certificazione dell’idoneità all’espletamento dei servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale.