Security in eventi e discoteche: benvenuti nel regno dell’abusivismo

14 Lug 2022

di Ilaria Garaffoni

Chi fa security per eventi e discoteche è stato il primo a fermarsi con il Covid e anche l’ultimo a ripartire. Non venendo impiegati in altre attività di controllo, gli operatori hanno dovuto cercare altre fonti di reddito e oggi, in piena ripartenza, non si trova personale autorizzato. Chi fa allora la security? Gli abusivi di pseudo-associazioni di volontariato, che offrono servizi a prezzi stracciati pagati a “rimborso spese” (che significa: no contributi, non tasse, ma anche zero formazione e zero controlli). Alla faccia delle Agenzie autorizzate ex art 134 TULPS, che sarebbero le uniche titolate ad operare questi servizi.

Lo denuncia (da sempre, invero) AISS – Associazione Italiana Servizi di Sicurezza Sussidiaria, precisando che le agenzie sono soggette ad impegnativi adempimenti burocratici e amministrativi. Impiegano inoltre personale in possesso di autorizzazioni concesse solo a seguito di corsi e successive verifiche, atte a confermare che il soggetto sia persona di assoluta e comprovata moralità, oltre a non aver problemi con la giustizia. Gli addetti ai servizi di controllo sono dipendenti delle Agenzie, che ovviamente pagano tasse e contributi. L’impiego degli Addetti ai servizi di controllo viene preventivamente comunicato alle Autorità competenti, in modo che le Autorità siano a conoscenza non solo del numero di addetti, ma anche dei nominativi e delle relative autorizzazioni, per consentire verifiche e controlli anche post-evento”.

Tutto questo a fronte di cosa, visto che – nonostante le continue segnalazionianche committenze blasonate scelgono i volontari?
Eppure, ricorda AISS, la Legge parla chiaro: “ai sensi dell’art. 16 del Codice della Protezione civile (D.Lgs. n. 1/2018, di seguito ‘Codice’) non rientrano nell’azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative come manifestazioni pubbliche statiche e dinamiche, quali riunioni, cortei, raduni, eventi in piazza, spettacoli, etc”. Tuttavia, lo stesso articolo specifica che in occasione di tali eventi “le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle Autorità di Protezione civile competenti, anche ai fini dell’implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini”. In caso di manifestazioni pubbliche, genericamente intese, l’impiego del VOPC può essere previsto, quindi, esclusivamente per svolgere attività – di seguito meglio specificate – di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, senza tuttavia mai interferire con l’approntamento e l’attuazione dei servizi che attengono alle competenze della tutela dell’Ordine e della Sicurezza pubblica”.

Insomma: anche nell’ambito degli eventi a rilevante impatto locale, il VOPC non può concorrere ad assicurare l’espletamento di alcune attività, riferite esclusivamente ai soggetti istituzionalmente preposti alla Sicurezza integrata, in quanto non riconducibile agli scenari di rischio e ai compiti di protezione civile:

– attività di controllo del territorio, tra le quali, in particolare: servizi di controllo agli ingressi ai luoghi aperti al pubblico dove si tengono locali di pubblico spettacolo e trattenimento, attività riservate alle guardie giurate e al personale iscritto all’apposito registro prefettizio (art. 3, commi da 7 a 13 della legge n. 94/2009), servizi di controllo degli accessi e di instradamento, riservati agli steward regolati dal D.M. 8 agosto 2007, servizi di assistenza sussidiaria nei porti, aeroporti e nelle stazioni ferroviarie riservate agli istituti di vigilanza privata o a guardie giurate dipendenti dai gestori in concessione delle infrastrutture a mente dell’art. 257-bis del R.D. n. 635/1940 e dell’art. 18, comma 2, del D.L. n. 144/2005 e del discendente D.M. n. 154/2009.
– servizi di vigilanza ed osservazione
– protezione delle aree interessate dall’evento mediante controlli e bonifiche
– controlli nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio
– adozione di impedimenti fisici al transito dei veicoli, interdizione dei percorsi di accesso.

Che altro serve alle Autorità per sanzionare questi fenomeni?
“E’ ora che la politica aiuti chi lavora seriamnete, riprendendo la Circolare “Gabrielli”, che aveva lucidamente e razionalmente attribuito ruoli e funzioni a chi la sicurezza la fa di mestiere. Se non ora, quando?” – si chiede AISS.

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