ANAC: nella vigilanza privata la clausola sociale non è automatica

11 Mar 2019

di Ilaria Garaffoni

Non sono vincolanti, ma forniscono indicazioni sull’applicazione di alcuni importanti istituti giuridici e contrattuali. Parliamo delle linee Guida emanate dall’ANAC, in questo caso con riferimento alla clausola sociale. Molto discussa nella vigilanza privata, questa clausola opera in caso di cambio d’appalto ed impone all’impresa che subentra di assumere il personale in forza nell’impresa cessante. Per l’ANAC, però, l’assorbimento del personale deve essere “armonizzabile con l’organizzazione dell’impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto”. Quando applicare la clausola sociale
La vigilanza privata rientra nel novero dei servizi alta intensità di manodopera perchè il costo della manodopera vale almeno il 50% dell’importo totale del contratto.  In questi casi l’azienda subentrante accetta espressamente la clausola sociale, purché:

1) il contratto sia oggettivamente assimilabile a quello in essere;

2) l’applicazione della clausola sociale non comportI un dovere di totale riassorbimento del personale dell’impresa uscente, e non si configuri come un automatismo.
La clausola sociale è cogente a condizione che il riassorbimento sia armonizzabile con l’organizzazione aziendale dell’impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

Come applicare la clausola sociale
Di regola il personale uscente viene calcolato come media del personale impiegato nei 6 mesi precedenti alla data di indizione della nuova procedura di affidamento.

Per consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da riassorbire, la stazione appaltante deve indicare gli elementi rilevanti per la formulazione dell’offerta nel rispetto della clausola sociale, in particolare i dati relativi al personale impiegato (numero di unità, monte ore, Ccnl applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, ecc.), fermo restando la possibilità per i concorrenti di richiedere ulteriori informazioni anche in modo analitico.

Documentazione di gara
Nella documentazione di gara, inoltre, il concorrente dovrà allegare all’offerta un progetto di assorbimento che illustri le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). Il rispetto del progetto sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante nel corso dell’esecuzione del contratto.

La mancata presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale e, come tale, costituisce manifestazione della volontà di proporre un’offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, e per le quali si impone l’esclusione dalla gara. Esclusione che, tuttavia, non è fondata nel caso in cui l’operatore economico manifesti di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d’impresa. L’inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l’applicazione dei rimedi previsti dalla legge ovvero dal contratto.

Quale contratto collettivo di riferimento?
Le stazioni appaltanti indicano nella documentazione di gara il CCNL applicabile in ragione dell’oggetto prevalente dell’affidamento. I contratti si inendono collettivi se sono “nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”. È comunque fatta salva l’applicazione, laddove più favorevole, della clausola sociale prevista dal CCNL prescelto dall’operatore economico.

 

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