ANAC: linee guida per affidare i servizi di vigilanza privata

26 Ago 2015

di Ilaria Garaffoni

logo ANACL’Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato le “Linee guida per l’affidamento del servizio di vigilanza privata”, dopo aver ricevuto segnalazione di diverse criticità dalla Prefettura di Roma: dall’indicazione imprecisa dell’oggetto dell’appalto (vigilanza e/o portierato), dei requisiti di partecipazione e della formula per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa, fino ai ribassi eccessivi, talvolta specchio di irregolarità nell’applicazione del CCNL e delle tabelle sul costo medio del lavoro, per terminare con modalità inique di attuazione del cambio appalto (es. clausola sociale).

L’Autorità ha istituito un tavolo tecnico di consultazione con la Prefettura, il Ministero del lavoro e le associazioni di categoria.
Ne è scaturito un documento accompagnato da una relazione, che alleghiamo in calce all’articolo. Queste, in sintesi, le osservazioni dell’ANAC.

1) Il possesso della licenza ex art. 134 Tulps costituisce un requisito di partecipazione alle gare pubbliche per l’affidamento di servizi di vigilanza privata, ma il conseguimento dell’estensione territoriale o ad altre attività, ex art. 257, co. 5, costituisce una condizione di stipulazione del contratto, dopo l’aggiudicazione.

2) Le Linee guida non consentono di affidare il servizio di vigilanza privata a mere società di portierato. Le stazioni appaltanti possono però suddividere l’affidamento dei servizi in più lotti funzionali, caratterizzati da attività omogenee per natura, di cui almeno uno dovrebbe riguardare il servizio di vigilanza privata (solo per quest’ultimo deve essere richiesta come condizione di esecuzione il possesso della licenza ex art. 134 Tulps). Ciò in considerazione sia di possibili economie di scala che la celebrazione della gara unica potrebbe realizzare, sia dell’attenzione del legislatore per la centralizzazione della domanda pubblica e per la suddivisione in lotti, finalizzata a promuovere la partecipazione delle PMI. Inoltre, nel caso di servizi da svolgere presso vasti complessi immobiliari (aeroporti, stazioni, fiere), la suddivisione potrebbe riguardare anche l’estensione geografica.

3) L’Autorità ha censurato la prassi di invitare alle procedure per l’affidamento del servizio di vigilanza privata non gli stessi istituti di Vigilanza, ma le società intermediarie (cd. Network ex art. 115 Tulps), che solo successivamente individuano i prestatori del servizio.

4) In relazione agli eccessivi ribassi, l’Autorità non ha condiviso la stretta imposizione delle tabelle ministeriali riportanti il costo medio del lavoro, in quanto esse rappresentano un mero termine di riferimento per valutare la congruità e la serietà delle offerte, ma non un parametro assoluto ed inderogabile.

5) In relazione alla richiesta di escludere il ricorso al criterio del prezzo più basso, l’Autorità ha evidenziato che la scelta del criterio di aggiudicazione è rimessa dall’art. 81 d.lgs. 163/2006 esclusivamente alla stazione appaltante, che deve indicare o il prezzo più basso o l’OEPV, pertanto la stessa non può imporre l’uno o l’altro. La scelta discrezionale del criterio di aggiudicazione deve essere ancorata però alle caratteristiche dell’oggetto del contratto.

6) Sulla clausola sociale, l’Autorità ha precisato che non deve essere intesa come un obbligo di totale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, anche ove la stazione appaltante sia tenuta ad inserirla nella disciplina di gara per disposizione di contrattazione collettiva nazionale, e, pertanto, non sono previsti automatismi assoluti nell’applicazione della clausola in fase esecutiva.

 

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