L’ANAC è ormai l’organo di riferimento in materia di gare d’appalto e assegnazione servizi nel nostro settore. Lo schema di linee guida emanate dall’ANAC per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata richiede tuttavia un aggiornamento, a seguito del mutato contesto normativo di riferimento. La riforma del codice per gli contratti pubblici (ed in particolare il tema della suddivisione in lotti, la scelta dei criteri e il subappalto), impongono una revisione, che deve essere sottoposta al processo di consultazione pubblica. Nel parere del Consiglio di Stato, interpellato in materia dall’ANAC, si suggerisce anche di interpretare la clausola sociale in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente.
Il Consiglio di Stato richiama una sentenza secondo la quale l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente dovrebbe essere armonizzato con l’organizzazione di impresa prescelta dal subentrante: i lavoratori che non trovassero spazio nell’organigramma del subentrante e che non venissero ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sarebbero destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali. In sostanza, secondo questa giurisprudenza, la clausola non comporterebbe alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.