ANAC: nuove linee guida per l’affidamento di servizi di vigilanza privata e servizi fiduciari

20 Giu 2018

di Ilaria Garaffoni

Vi ricordate le linee guida dell‘ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) del 2015 sull’affidamento dei servizi di vigilanza privata? Sono state aggiornate dalla nuova delibera pubblicata il 5 giugno scorso. Di mezzo ci sono state un’inchiesta di consultazione pubblica e un parere del Consiglio di Stato, che avevamo già commentato. Poichè la nuova delibera annulla e sostituisce la precedente, ne sintetizziamo di seguito le principali novità.

1) La certificazione obbligatoria degli istituti di vigilanza privata, “è un requisito essenziale per il conseguimento in via definitiva della licenza e per il suo mantenimento”.
Anac rammenta che spetta alle Prefetture verificare se, in fase di gara d’appalto (e non anche in altri momenti), le società siano in possesso dei requisiti obbligatori, e se del caso disporre la revoca della licenza

2) la suddivisione in lotti diventa l’unica via per effettuare un’unica gara di appalto con più servizi, evitando la commistione di attività diverse e non assimilabili (es. vigilanza armata e servizi fiduciari)

3) criteri di valutazione per l’assegnazione:

  • il parametro di riferimento è l’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del rapporto miglior qualità/prezzo “per i servizi ad alta intensità di manodopera” (come sono quasi tutti i servizi di vigilanza privata tradizionale). Richiamando il Codice degli Appalti, l’ANAC rammenta che la stazione appaltante deve indicare preventivamente, negli atti di gara, la stima del costo del lavoro effettuata per determinare la base d’asta e il valore dell’appalto, così da orientare la proposta contrattuale dei candidati e, al contempo, agevolare la verifica delle congruità. ANAC rammenta inoltre che il concorrente deve esporre i dati relativi al costo del personale e che la stazione appaltante deve procedere alla relativa verifica di congruità, anche a prescindere dal riscontro della presenza di offerte anormalmente basse;
  • il prezzo più basso può essere utilizzato solo se il servizio presenti caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato. Non sono ammessi ribassi rispetto ai trattamenti salariali minimi, mentre le tabelle sul costo del lavoro, elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, costituiscono un parametro di riferimento per la stima e la verifica del costo del lavoro prospettato dall’operatore economico;
  • resta in capo alle Stazioni Appaltanti l’obbligo di verificare che il prezzo possa davvero garantire tutti i costi, soprattutto il costo del personale.

4) cambio appalto: il riassorbimento del personale dev’essere essere compatibile con l’organizzazione dell’impresa subentrante e con le esigenze del nuovo contratto, tenendo presente l’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici in materia di “clausole sociali”. Viene fatto esplicito riferimento al CCNL di settore, che prevede una specifica procedura in caso di cambio d’appalto, con obblighi specifici, anche di comunicazione, sia in capo all’impresa uscente che a quella entrante).

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