Inizio d’anno caldissimo per la vigilanza privata, che si scontra con l’ennesimo muro di gomma di un’Amministrazione dell’Interno che continua a partorire circolari ad alto costo e bassa resa per il comparto. Che, com’è ormai uso, viene coinvolta – se va bene – a cose fatte. L’ultima prodezza, datata 16 Dicembre ma giunta sui tavoli degli operatori con l’anno nuovo, riguarda cauzione, istituti di vigilanza per controllare il territorio e rinnovo delle licenze.
Partiamo dalla cauzione.
1) La circolare sottolinea che la cauzione deve coprire la durata triennale della licenza (più 3 mesi in caso di cessazione attività) e che non sono ammessi ritardi nella presentazione della domanda di rinnovo della licenza. Tuttavia la cauzione non è collegata alla durata triennale del titolo di polizia, bensì alla sua vigenza, quindi dev’essere in vigore fino a quando il titolo di polizia risulta in essere. In sostanza, il termine triennale potrebbe essere riduttivo oppure eccessivo rispetto all’effettiva durata dell’autorizzazione, rileva Federpol.
2) La circolare ricorda poi che occorre un versamento in contanti presso la Cassa depositi e prestiti (peccato che le cauzioni ammontino anche a milioni di euro), oppure tramite fideiussione, purchè la polizza duri almeno 39 mesi (peccato che le assicurazioni non stipulino polizze superiori all’anno di durata, rileva Federsicurezza).
Impiego di istituti di vigilanza privata in attività di controllo del territorio.
Non si può fare, il Ministero dell’interno l’ha già più volte escluso, ad eccezione della possibilità di vigilare, anche mediante il servizio di “ronda ispettiva”, le “proprietà” di un Ente locale. Un’eccezione importante che la circolare del 16 dicembre tuttavia non richiama, rischiando di creare confusione o di chiudere un mercato già di per sè complesso.
Procedure di rinnovo della licenza ex art. 134 TULPS.
Con riferimento al rinnovo del titolo di polizia, la circolare prevede il decadimento della licenza qualora la comunicazione di prosecuzione venga inoltrata in ritardo. Per Federpol si tratta di una interpretazione illegittima, sia in termini di “palese discrasia tra il comportamento negligente e le conseguenze che ne diverrebbero, sia perché viola la disposizione di cui all’art. 257 quater che non indica il ritardo tra le cause di revoca del titolo”.
In sintesi, in questa nuova circolare (che segue un’altra circolare con ancor più gravi conseguenze), c’è chi ravvisa una strategia: “riportare la vigilanza privata a vent’anni fa. Allora, se la sicurezza privata non è ritenuta strategica per gli interessi del Paese, se è considerata un’attività commerciale al pari – e forse meno – di altre, se nel “sistema sicurezza” non si trova una dignitosa collocazione per i suoi operatori, che si liberi il settore dai vincoli di una legislazione che impone requisiti e costi come in pochi altri casi, tanto, secondo le recenti esternazioni del Ministero, la vigilanza la può fare un quisque de populo con una pistola ed un cellulare” – conclude con amarezza Luigi Gabriele, Presidente di Federsicurezza.
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