Importanti anticipazioni sul DM sulla capacità tecnica!

06 Gen 2011

di Ilaria Garaffoni

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Il 1° dicembre 2010 resterà tra le date più significative nella storia della vigilanza privata.
Lo scorso primo dicembre, infatti, il Ministro Maroni ha firmato il decreto sulla c.d. capacità tecnica, primo dei quattro decreti attuativi del D.P.R. 153/2008, che ha impostato l’architettura della riforma della sicurezza privata. Questo DM, dopo un parere estesamente positivo del Consiglio di Stato, attende di essere vidimato dalla Corte dei Conti per avviarsi alla pubblicazione in GU. Insomma, dopo oltre 70 anni di immobilismo normativo, siamo alla resa dei conti. Seguiranno gli altri tre decreti attuativi – dedicati, rispettivamente, alla formazione professionale delle guardie giurate, al tesserino di riconoscimento degli investigatori e ai parametri di valutazione delle tariffe – ma il primo, fondamentale passo è compiuto.
E non è un passo da poco.

Clicca qui per scaricare Parere del Consiglio di Stato – sez. consultiva 24/11/2010 sul decreto relativo alla capacità tecnica

Il testo definisce infatti i requisiti minimi che le aziende devono possedere per poter operare sul mercato, in base all’individuazione del tipo di attività che intendono svolgere, all’estensione territoriale che vogliono coprire e al livello di servizi che intendono offrire. I requisiti qualitativi afferiscono alla capacità economico-finanziaria, al corredo tecnologico, alle caratteristiche del progetto organizzativo e gestionale, alla professionalità delle figure apicali, ecc. In sintesi il ministero dell’Interno esige che vengano fornite delle “garanzie” che dimostrino (almeno sulla carta) che l’IdV possa essere in grado di offrire dei servizi entro un certa soglia di qualità. In caso contrario la licenza verrà negata, sbarrando l’ingresso sul mercato a realtà “fisiologicamente impossibilitate” a fornire servizi di qualità accettabile.
E sarà un taglio netto, che potrebbe dimezzare le attuali licenze, in parte per il naturale processo di concentrazioni, accorpamenti e fusioni cui da tempo si assiste, in parte per una diffusa assenza di qualificazione che potrebbe originare una vera morìa d’imprese. Insomma, questo DM dovrebbe fare un bel repulisti in un settore assai poco limpido nelle sue dinamiche competitive. Peccato che la previsione obbligatoria del documento di regolarità contributiva e della certificazione dell’ente bilaterale sull’integrale applicazione del contratto collettivo, già bocciata dal TAR Campania e ora in appello al Consiglio di Stato, sia stata sospesa (leggi: cassata) dall’Alto Consesso. A prescindere dalle legittime perplessità sulla capacità certificatoria di un Ente Bilaterale cui non tutti sono associati, si è comunque persa un’occasione importante per mettere dei paletti sul rispetto di alcuni aspetti fondamentali dell’attività d’impresa: regolarità contributiva, assicurativa e rispetto del CCNL. Si dirà che esistono altri strumenti per far valere i diritti, ma finora sono valsi a poco, e vista l’endemica carenza di personale dell’amministrazione dell’Interno, v’è da chiedersi se non si potesse chiudere un occhio, almeno in attesa di trovare un punto di caduta sui tecnicismi.
Ma tant’è. Resta un ottimo decreto, frutto di un lavoro concertato e bipartisan, che ha messo a fattor comune altissime competenze tecniche e politiche. In attesa della pubblicazione in GU, ne anticipiamo i contenuti, ricavati da vari congressi esplicativi e lunghe chiacchierate con gli architetti della riforma. Per chi non regge a letture lunghe e noiose, proponiamo un’intervista riassuntiva al Dr. Vincenzo Acunzo, che ha fattivamente contribuito alla stesura definitiva del decreto.

Obiettivi
L’intento generale della riforma – e del decreto sulla capacità tecnica in particolare – è quello di fornire definizioni, requisiti e paletti per superare il limite provinciale della licenza (ormai da tempo abbattuto), perseguendo al contempo l’obiettivo di elevare la qualità organizzativa ed operativa dei servizi ed incrementando la sicurezza delle guardie giurate. Il tutto garantendo, per converso, una maggiore controllabilità delle imprese.

Novità
1) In punta di piedi e fra le righe del testo, decade la dizione di “guardia particolare giurata” per cedere il passo alla definizione di “guardia giurata”, più coerente con la recente qualifica di incaricato di pubblico servizio (che poco ha a che fare con il concetto di interesse “particolare”, ossia meramente privato).

2) Gli istituti di vigilanza privata non hanno più vincoli territoriali, che sono lasciati alla libera scelta imprenditoriale, ma in base al tipo di attività da svolgere (classi funzionali di attività), al livello dimensionale necessario (ossia alla quantità di guardie sufficienti per svolgere determinati servizi) e agli ambiti territoriali che l’impresa intende coprire, vengono richiesti dei requisiti qualitativi e strutturali crescenti.

Classi funzionali
classe A
: attività di vigilanza (anche con utilizzo di unità cinofile) di tipo: ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio + altri servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali;
classe B
: ricezione e gestione segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza, gestione interventi;
classe C
: servizi regolati da leggi speciali o DM svolti da personale diverso dalle guardie giurate;
classe D
: servizi di trasporto e scorta valori;
classe E: servizi di custodia e deposito valori.

Livelli dimensionali
livello 1
: servizi che richiedono minimo 6 e massimo 25 guardie giurate;
livello 2
: servizi che richiedono minimo 26 e massimo 50 guardie giurate;
livello 3
: servizi che richiedono minimo 51 e massimo 100 guardie giurate;
livello 4
: servizi che richiedono oltre 100 guardie giurate.

Ambiti territoriali
Ambito 1
: per operare in un unico territorio provinciale (o parte di esso, se la parte sia definita da confini che coincidono con un comune), con popolazione sino a 300.000 abitanti;
Ambito 2
: per operare in un unico territorio provinciale con popolazione superiore a 300.000 abitanti;
Ambito 3
: per operare in territorio ultraprovinciale (se definito da confini coincidenti almeno con un comune) con popolazione sino a 3 milioni di abitanti;
Ambito 4
: per operare in territorio ultraprovinciale (se definito da confini provinciali e/o regionali), con popolazione oltre i 3 milioni di abitanti e sino a 15 milioni di abitanti;
Ambito 5
: per operare in territorio ultraprovinciale (se definito da confini provinciali e/o regionali) con popolazione oltre i 15 milioni di abitanti.

Per ogni attività, il DM fa un coraggioso sforzo di definizione, individuando le tipologie di attività e le rispettive modalità operative. Per arginare il fenomeno dell’uso strumentale di figure diverse dalle guardie giurate (vedi portieri) in ambienti che invece manifestano specifiche esigenze di sicurezza, è stato delimitato il perimetro delle attività che debbono essere svolte tassativamente tramite operatori di Istituti di Vigilanza. Il Decreto individua queste attività in:

a) vigilanza ispettiva: servizio programmato svolto presso un obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti;

b) vigilanza fissa: servizio svolto presso un obiettivo con presenza continuativa della guardia giurata (controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, sorveglianza etc);

c) vigilanza antirapina: vigilanza continuativa di obiettivi ove sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore (istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia di materiali/beni di valore), finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio;

d) vigilanza antitaccheggio: presso negozi, supermercati, ipermercati, grandi magazzini e simili, finalizzato alla prevenzione del reato di danneggiamento, furto, sottrazione ovvero di appropriazione indebita dei beni esposti alla pubblica fede (la norma fa finalmente luce su un territorio operativo a lungo conteso tra IdV e investigazioni, chiarendo che l’attività di vigilanza di beni esposti negli esercizi commerciali è di pertinenza della vigilanza privata, mentre resta in capo agli investigatori la sola attività di intelligence, intesa come indagini volte ad individuare le cause degli ammanchi e delle differenze inventariali. Insomma, non si potrà più giocare sulle pieghe della legge per impiegare collaboratori degli istituti d’investigazione al posto delle ben più onerose guardie giurate).

e) telesorveglianza: gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti o diretti da/verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all’intervento della guardia giurata. Sono esclusi i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli con esclusivo allertamento del proprietario del bene, che vengono assimilati ad un semplice antifurto. In questo caso non occorre l’intervento sul posto e non è quindi necessaria la licenza ex art. 134 né l’uso di guardie giurate;

f) televigilanza: controllo a distanza di un bene mobile od immobile con l’ausilio di apparecchiature che trasferiscono immagini, per promuovere l’intervento della guardia giurata. Gli istituti di vigilanza possono allertare, sulla base di specifiche intese e nei casi e con le modalità consentite, previa verifica dell’effettività ed attualità del pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorio;

g) intervento sugli allarmi: vigilanza ispettiva programmata svolta dalla guardia giurata dopo la ricezione di un allarme, attivato automaticamente o dal titolare del bene;

h) scorta valori: vigilanza svolta da guardie a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quellidel trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;

i) trasporto valori: trasporto e contestuale tutela di denaro o altri beni e titoli di valore, effettuato con veicoli dell’istituto di vigilanza idoneamente attrezzati, condotti e scortati da guardie giurate;

j) deposito e custodia valori: deposito e custodia di beni, connessa o meno alla lavorazione degli stessi affidati da terzi all’istituto di vigilanza, in locali e mezzi forti idoneamente attrezzati con sistemi ed impianti realizzati in conformità alle norme UNI/CEI CEN/CENELEC.

Gli allegati al decreto
Normalmente si scrive una legge e poi si aggiungono degli allegati che contengono specifiche o approfondimenti di rango inferiore rispetto all’ossatura principale. Qui il processo è inverso: il decreto si sostanzia infatti in soli otto articoli ma in dieci allegati che condensano il “clou innovativo” della riforma.

Allegato A: Requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza

Si riferisce ai requisiti organizzativi necessari per operare, suddividendoli tra:

requisiti soggettivi (da riferirsi al titolare di licenza, all’institore, al direttore tecnico, a chi ha legale rappresentanza, ai consiglieri di amministrazione e – punto importante per superare possibili collusioni o implicazioni in reati di figure che rientrano pesantemente nell’assetto proprietario, pur non essendo direttamente coinvolte nella gestione d’impresa – ai rappresentanti dei soci titolari di quote di controllo sulla società proprietaria o di quote significative di capitale);

requisiti relativi alla condotta imprenditoriale e commerciale;

requisiti della struttura organizzativa;

dotazioni logistiche e tecnologiche (requisiti minimi di sedi, organico e centrali operative, rapportati all’ambito territoriale e tali da garantire qualità dei servizi e sicurezza delle guardie. Le sedi devono essere munite di impianti tecnici, tecnologici e di sicurezza a norma della legge 5 maggio 1990, n. 46, e del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Le centrali devono garantire comunicazione diretta, supporto e coordinamento con personale operativo impiegato nei servizi sul territorio. Il DM introduce il nuovo concetto di “centro di comunicazione”, ossia una struttura per gestire le comunicazioni di livello inferiore alla centrale operativa. Questa struttura risluta essere sufficiente per istituti con livello dimensionale, classe funzionale e ambito territoriale ridotti, oppure come centro di supporto di una centrale operativa);

capacità economico-finanziaria;

costi esposti.

Allegato B: requisiti professionali minimi del titolare di licenza, institore, direttore tecnico
Il DM chiarisce una volta per tutte che il titolare di licenza non può essere anche guardia giurata (alleluyah!) e indica i requisiti professionali minimi per svolgere funzioni apicali all’interno di un IdV: licenza di scuola media superiore, nonché aver ricoperto documentate funzioni direttive nell’ambito di istituti di vigilanza privata, con alle dipendenze almeno venti guardie giurate, per almeno tre anni, oppure aver conseguito master di livello universitario in materia di sicurezza privata con stage operativi presso IdV. Aver lavorato nelle Forze di Polizia è requisito sufficiente solo se si documenta un’esperienza specifica nella sicurezza privata per almeno 5 anni e se si è lasciato il servizio senza demerito da non meno di un 1 anno e non più di 4. Insomma, l’esperienza in Polizia dev’essere mirata e recente.

Allegato C: caratteristiche minime del progetto organizzativo e tecnico-operativo
Aiuto! Il progetto organizzativo e tecnico-operativo è uno degli aspetti più temuti di questa riforma: cosa ci si deve scrivere? A che serve? Quali documentazioni bisogna portare? A quanto è stato illustrato, il DM sulla capacità tecnica indica dettagliatamente gli elementi che devono essere obbligatoriamente presenti nelle istanze, e questo anche a tutela chi lo presenta. Predisponendo un progetto conforme si potrà infatti contare su una parità di trattamento (e di valutazione) in qualunque provincia. Insomma, il progetto serve anche a comprimere la discrezionalità delle autorità periferiche nella valutazione delle istanze di autorizzazione alla licenza.

Allegato D: requisiti minimi di qualità degli Istituti di vigilanza e regole tecniche dei servizi
L’allegato armonizza e mette a sistema le principali disposizioni contenute nei regolamenti di servizio degli IdV predisposti dalle varie Questure. In questo modo si correggono le distonie, a volte patologiche, tra le diverse sensibilità delle autorità territoriali e si garantiscono delle regole tecniche minime che devono essere prescritte sul tutto il territorio nazionale, da Aosta a Pantelleria.

Allegato E: requisiti minimi delle Infrastrutture per le telecomunicazioni
Elenca i requisiti tecnologici e strutturali, nonché le dotazioni tecniche, delle centrali operative, in modo crescente ed in relazione alle classi funzionali ed agli ambiti territoriali prescelti.

Allegato F: capitale sociale (e/o patrimonio) e cauzioni degli Istituti di vigilanza privata
La tabella fissa il capitale sociale (o patrimonio netto) dell’impresa di vigilanza, nonché la cauzione con un sistema parametrato ai servizi e al territorio autorizzati.

Allegato F1: coperture assicurative degli Istituti di vigilanza privata
La tabella fissa le coperture assicurative minime (responsabilità civile conto terzi, responsabilità civile contrattuale) richieste all’istituto di vigilanza, con un sistema parametrato ai servizi e al territorio autorizzati.

Si salvi chi può
Insomma, si prospetta una rivoluzione copernicana per la vigilanza privata italiana.
Qualcuno si adeguerà e crescerà in volume e qualità dei servizi; molti soccomberanno; qualcuno diventerà leader tra i leader e per tutti dovrebbe crearsi – finalmente – un tessuto competitivo sano sul quale operare sul piano della professionalità, della capacità d’impresa, della sicurezza per le guardie.
Ci crediamo? Intanto aspettiamo di leggere il DM…che ancora, tanto per cambiare, non si è visto.
E in questo settore è sempre meglio fare come San Tommaso: vedere prima di credere.

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